Home

08/02/2013 - Banche ed intermediari finanziari, provvigioni senza ritenuta: Risoluzione

Banche ed intermediari finanziari, provvigioni senza ritenuta: Risoluzione

Con Risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione assicurativa si applica anche alle banche e agli intermediari finanziari (art. 25-bis, comma 5, DP.R. n. 600/73).

Tuttavia, tale esclusione opera nel caso in cui:

  • la prestazione sia resa direttamente nei confronti di imprese di assicurazione;
  • i beneficiari siano iscritti al "Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi";
  • i beneficiari operino in forza di un contratto di agenzia o mediazione con le imprese di assicurazione.

Proroga del termine di presentazione della richiesta per la sospensione delle rate dei mutui

Il 30 gennaio 2013 è stato firmato l'accordo tra ABI e 13 associazioni dei consumatori che proroga al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui.

Tale accordo prevede inoltre che gli eventi che danno diritto alla sospensione delle rate (es. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, licenziamento, cassa integrazione, ecc.) possono verificarsi entro il 28 febbraio 2013.

Risarcimento del danno biologico a carico del datore in caso di mancata copertura assicurativa

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta all'azienda e non all'assicurazione risarcire il danno biologico al lavoratore infortunato, qualora tale tipo di lesione non sia indicata esplicitamente nella polizza assicurativa tra le voci indennizzabili.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2942 del 7 febbraio 2013, ha precisato che nell'ipotesi in cui l'infortunio accorso sia antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 38/2000, con il quale il danno biologico è stato inserito tra le voci della copertura assicurativa, trova applicazione il DPR n. 1124/65 e, pertanto, l'obbligo di risarcimento del danno ricade sul datore di lavoro.

Telematizzazione della domanda di erogazione del TFR direttamente da parte dell'INPS

L'INPS, con la Circolare n. 21 del 7 febbraio 2013, fornisce le istruzioni per la trasmissione, in modalità telematica, della domanda per l'intervento diretto, da parte dell'INPS, di pagamento ai lavoratori del TFR, con l'unificazione dei dati riportati nei modelli cartacei FTES01 e FTES02.

La trasmissione della domanda in questione dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

  • accedendo al sito internet www.inps.it alla sezione "Servizi on line - Per tipologia di utente" "Aziende, consulenti e professionisti - Domanda Fondo Tesoreria";
  • inviando un file telematico XML.

I soggetti tenuti a presentare la domanda sono:

  • il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;
  • i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
  • i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro.