Home

08/04/2013 - Spesometro: si attendono le nuove modalità per la trasmissione dei dati

Spesometro: si attendono le nuove modalità per la trasmissione dei dati

In data 6 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, attraverso il proprio sito internet, che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. Spesometro, relative al 2012, non può essere effettuata con le stesse modalità delle comunicazioni relative agli anni precedenti, conseguentemente alle modifiche apportate alla comunicazione dal D.L. n. 16/2012.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, in attesa della pubblicazione del Provvedimento relativo alle nuove specifiche tecniche e al nuovo modello per la trasmissione dei dati, ricorda che:

  • la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni;
  • per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Energia, accisa agevolata per imprese con costo superiore al 3% del fatturato: Decreto MEF

Con Decreto 4 aprile 2013 (in corso di pubblicazione in G.U.), il MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha ridefinito il concetto di azienda ad alta intensità energetica al fine dell'accesso al beneficio fiscale dell'accisa agevolata.

In particolare, il Decreto ha stabilito che l'accesso all'agevolazione è consentito per consumi minimi di 2,4 gW/h di energia elettrica o diversa dall'elettrica per esercizio di riferimento. Inoltre, è richiesto che il rapporto tra costo effettivo, risultante dalle fatture al netto dell'IVA detraibile, dell'energia complessivamente utilizzata e il valore del fatturato non sia inferiore al 3%.

Mancato avanzamento di carriera: diritto del lavoratore al risarcimento per perdita di chance lavorativa

In materia di perdita di chance lavorativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il dipendente risulti in possesso di tutti i requisiti necessari al fine di concorrere all'avanzamento di carriera, se l'azienda preferisce un altro dipendente senza prendere in considerazione i requisiti dell'aspirante, dovrà farsi carico del ristoro del danno per perdita di chance.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8443 del 5 aprile 2013, ha precisato che la l'avanzamento di carriera di un lavoratore a discapito di un altro, richiede obbligatoriamente che l'azienda motivi la propria scelta con indicazione dei motivi di selezione.