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08/10/2013 - Il professionista che dispone di un dipendente non è necessariamente soggetto ad IRAP: Cassazione

Il professionista che dispone di un dipendente non è necessariamente soggetto ad IRAP: Cassazione

Con le Sentenze 25 settembre 2013, nn. 22020 e 22022, la Corte di Cassazione ha stabilito che disporre di un lavoratore dipendente non implica necessariamente assoggettamento ad IRAP per il professionista.

In particolare, è stato precisato che "il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ai fini della produzione di reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) 'tassa sui redditi di lavoro autonomo'".

Frode fiscale per il commercialista che redige il bilancio sapendo che i fornitori sono "cartiere"

Con Sentenza 26 settembre 2013, n. 39873, la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista che redige il bilancio sapendo che i fornitori sono cartiere, rischia una condanna per frode fiscale.

Secondo i giudici, infatti: "la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati risulta razionalmente dedotta, ad avviso dei giudici, dalle circostanze che il consulente aveva redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della cooperativa ed era ben consapevole del ruolo di mere "cartiere" svolto dalle emittenti."

Inoltre le fatture "già in sé stesse, erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte. Gli ulteriori elementi significativi di frode sono pertanto di mero contorno nella configurazione di un'attività dolosa già esaurientemente delineata".

Niente truffa per gli emolumenti falsamente indicati in busta paga e non versati

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41162 pubblicata il 7 ottobre 2013, ha assolto dal reato di truffa l'imprenditore che, pur avendo indicato falsamente in busta paga degli importi a titolo di indennità di malattia e assegni familiari, non ha proceduto a versarli alla dipendente né li ha posti a conguaglio con quanto doveva versare all'INPS.

La Suprema Corte ha ritenuto che l'azione del datore di lavoro costituisca senz'altro inadempimento contrattuale verso il lavoratore, ma non sia assimilabile al reato di truffa o appropriazione indebita: il datore, infatti, pur non corrispondendo al dipendente una somma di denaro dovuta, in nessun modo si appropria indebitamente di beni del dipendente, in quanto non porta a conguaglio tali somme facendo figurare di averle erogate al lavoratore.