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11/04/2013 - Decreto "sblocca debiti": novità in ambito IMU

Decreto "sblocca debiti": novità in ambito IMU

Con l'art. 10, comma 4, D.L. n. 35/2013, Decreto c.d "sblocca debiti", sono state apportate modifiche alla disciplina IMU.

In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:

  • il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
  • l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
A tal fine il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione:
  • entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente;
  • entro il 9 novembre. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16 novembre, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data "si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".

In G.U. il Decreto sulle società tra professionisti

Con Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 aprile, n. 81, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha adottato il Regolamento che disciplina l'istituzione delle società tra professionisti, così come previsto dalla legge che ha riformato le professioni "ordinistiche".

Il Regolamento, che entra in vigore dal 22 aprile 2013, prevede una duplice iscrizione delle nuove società presso la sezione speciale del Registro delle Imprese, e in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Per tale tipologia di società è prevista la possibilità di aggregazione nella compagine societaria di soci iscritti in albi e soci non professionisti, tecnici o finanziatori.

Nello specifico il Regolamento richiede che i soci professionisti assumano una doppia maggioranza in assemblea: per quote e per teste, pari o superiore ai due terzi. Tuttavia, tale disposizione non opera laddove non sia richiesta dalla legge una maggioranza capitaria. Potrebbe pertanto determinarsi un patto parasociale fra i soci che rappresentano il 50% più uno del capitale.

La denuncia d'infortunio ha valore confessorio

La breve descrizione della dinamica dell'infortunio che il datore di lavoro è tenuto a fornire nella denuncia d'infortunio da inviare all'INAIL può essere utilizzata contro il datore di lavoro stesso: per la Corte di Cassazione, infatti, tale dichiarazione è equiparabile ad una confessione, essendo riconducibile ad una confessione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., né il datore di lavoro può addurre la sua mancata consapevolezza delle conseguenze giuridiche che tale affermazione può avere.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8611 del 9 aprile 2013, ribaltando la valutazione dei primi due gradi di giudizio, ha accolto il ricorso di un lavoratore che chiedeva i danni al proprio datore di lavoro per un infortunio occorso al lavoro. Nel particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla descrizione della dinamica dell'infortunio emerge che il reale svolgimento dell'infortunio sia un altro rispetto a quello fornito dal datore in sede di giudizio e che la richiesta di danni del lavoratore sia fondata.

Iscrizione alla gestione separata del socio lavoratore che è anche amministratore

La Corte di Cassazione ha statuito che il socio lavoratore che esercita come amministratore dev'essere iscritto anche alla gestione separata, dichiarando l'illegittimità dell'unificazione della posizione previdenziale a seconda dell'attività prevalente.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8666 del 9 aprile 2013, ha confermato che non trova applicazione la suddetta unificazione della contribuzione (art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996), nel caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma, per la quale vige l'obbligo dell'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.