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12/03/2013 - Rapporto tra IMU e IRPEF: Circolare Agenzia delle Entrate

Rapporto tra IMU e IRPEF: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 11 marzo 2013, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui rapporti tra l'IMU e le imposte dirette (IRPEF e addizionali).

In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l'IMU:

  • sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
  • non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l'applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.

Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l'IMU e non scontano l'IRPEF.

Per quanto riguarda le "casistiche particolari", la Circolare precisa che:

  • nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d'anno, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l'immobile non è stato locato;
  • nel caso di inagibilità del fabbricato l'IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
  • gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • nel caso di locazione di una parte dell'abitazione principale è applicabile l'IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

IVASS - nuovo Istituto di vigilanza sulle assicurazioni: codice ente e codice tributo

Con Risoluzione 11 marzo 2013, n. 16, l'Agenzia delle Entrate istituisce, in merito al nuovo Istituto di vigilanza sulle assicurazioni IVASS (istituito con l'art. 13, comma 1, D.L. n. 95/2012, in sostituzione del soppresso ISVAP), per una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse a titolo di sanzioni da parte dell'IVASS, versate mediante Mod. F23 con il codice tributo 741T, il nuovo codice ente "NAE", identificativo dell'Istituto denominato "IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", da indicare nel campo 6 "codice ufficio o ente" del modello di pagamento.

Per consentire, inoltre, il recupero delle spese di notifica e di procedimento sostenute in relazione ai procedimenti sanzionatori, la stessa Risoluzione istituisce il codice tributo "NAET", denominato "IVASS - Recupero delle spese di notifica e di procedimento", da indicare nel campo 11 "codice tributo" del Mod. F23.

Per il riversamento delle somme versate con il codice tributo "741T", restano valide le indicazioni già fornite agli agenti della riscossione.

Uso privato del telefono aziendale: licenziamento legittimo solo se provato dai tabulati

Il licenziamento del lavoratore incolpato di aver utilizzato il telefono aziendale a scopo privato è legittimo solamente se l'azienda riesce a dimostrare al di là di ogni dubbio che le telefonate siano state fatte proprio dal lavoratore in questione. In caso contrario, il licenziamento operato dall'azienda è illegittimo.

Lo precisa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5960 dell'11 marzo 2013, nella quale afferma ulteriormente che l'unica prova ammissibile nel caso in specie sono i tabulati telefonici della linea del lavoratore: la sola presunzione che le telefonate siano state fatte da questi, basata sul fatto che le chiamate erano effettuate sempre e solo durante il turno nel quale il lavoratore era impiegato, non sono sufficienti a legittimare il licenziamento.

Responsabilità del direttore dello stabilimento per l'infortunio causato da un prototipo non a norma

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che la responsabilità penale dell'incidente occorso all'operaio, a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche su un prototipo, ricade sul direttore dello stabilimento.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11442 dell'11 marzo 2013, ha precisato che la qualifica di direttore (quindi datoriale) comporta l'obbligo di adottare le misure necessarie a prevenire eventuali incidenti riguardo tutti i macchinari dell'azienda, compresi anche i prototipi.

In arrivo gli incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati

Con un comunicato dell'11 marzo 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Ministro Fornero rende noto di aver varato un decreto che prevede degli incentivi per l'assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO).

Gli incentivi spettano ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L'incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di:

  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

L'ammissione al beneficio è gestita dall'INPS.

Chiarimenti INAIL sul calcolo dell'indennità di infortunio per i part-time verticali ciclici

L'INAIL, con la Nota del 7 marzo 2013, fornisce istruzioni operative in merito alla determinazione della base retributiva su cui deve essere liquidata l'indennità per inabilità temporanea assoluta per i casi di lavoratori che prestano la loro attività in regime di part-time verticale cosiddetto ciclico, svolgendo la prestazione lavorativa a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni mesi dell'anno.

A tale riguardo, l'Istituto chiarisce che, poiché, ai sensi di legge, la retribuzione part-time da utilizzare ai fini assicurativi prescinde sempre dalla retribuzione effettivamente percepita in quanto è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che disciplini il part-time verticale ciclico in maniera difforme rispetto alle altre tipologie di part-time, deve essere presa in considerazione anche per il part time verticale ciclico.

Inoltre, conclude l'Istituto, anche in relazione al part-time verticale ciclico, trova applicazione il meccanismo di calcolo in base al quale la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d'opera è applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta.

Infortunio o malattia professionale: l'obbligo di denuncia del ddl post rapporto di lavoro

Con le istruzioni operative del 5 marzo 2013, protocollo n. 2290, l'INAIL è intervenuta in merito alla sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale, qualora sia decorso il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell'azienda.

L'Istituto ricorda in primo luogo che l'obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale da parte del datore di lavoro, non si estingue automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività dell'impresa.

Di conseguenza, afferma l'INAIL, l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso, comporta la non sanzionabilità dell'omessa o parziale denuncia dell'evento lesivo solo nel caso in cui il datore di lavoro risponda alla richiesta dell'Istituto giustificando l'impedimento.

Licenziamento: l'azienda non è obbligata alla formazione per mansioni diverse al fine di evitare il provvedimento espulsivo

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il dipendente venga licenziato per soppressione del posto di lavoro, lo stesso non potrà vantare il diritto di essere ripescato previa formazione a carico del datore di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5963 dell'11 marzo 2013, ha precisato che quella di formare il dipendente allo svolgimento di una nuova mansione rappresenta una scelta del datore di lavoro e non un obbligo che incombe sullo stesso a fronte dell'obbligo di ripescaggio.