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12/07/2013 - Niente ritenute per i compensi da lavoro autonomo occasionale: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Niente ritenute per i compensi da lavoro autonomo occasionale: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla semplificazione degli adempimenti tributari per i soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • non si deve applicare la ritenuta d'acconto (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) sui compensi da lavoro autonomo occasionale, quando questi sono pari alle spese sostenute per lo svolgimento della stessa attività occasionale;
  • conseguentemente a quanto specificato al punto precedente, il percipiente "non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi".

Lista Falciani, via libera della Cassazione

Con Sentenza 10 luglio 2013, n. 29433, la Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo l'utilizzo come spunto di indagine dei dati contenuti nella c.d. "lista Falciani" anche se illegittimamente ottenuti.

In particolare, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 240, comma 2, c.p.p., l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati non preclude che gli stessi possano essere impiegati come spunto di indagine analogamente a quanto accade per gli scritti anonimi.

Il potere di chiedere la distruzione dei documenti al giudice per le indagini preliminari, inoltre, è di esclusiva competenza del pubblico ministero ed è subordinata al suo assenso analogamente agli altri documenti di indagine acquisiti illegalmente.

Licenziamento collettivo: illegittimo se il provvedimento riguarda solo una delle unità produttive

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l'azienda provveda ad attivare la procedura per licenziamento collettivo prevista dalla Legge n. 223/1991, quest'ultimo potrà considerarsi valido solo nel caso in cui abbia preso in considerazione tutte le sedi operative dell'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17177 dell'11 luglio 2013, ha precisato che la necessaria considerazione di tutte le sedi operative ai fini dell'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, non può essere evitata con l'esclusione a priori che i dipendenti possano accettare un eventuale trasferimento.

Sufficiente il verbale degli ispettori INPS per la sanzione per lavoro irregolare

In materia di lavoro irregolare, la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni a carico dell'azienda, risulta sufficiente il verbale degli ispettori INPS che riporta la dichiarazione del presunto dipendente in nero, anche se l'atto non è decisivo per la prova della durata del rapporto irregolare.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17054 del 10 luglio 2013, ha precisato che, fatto salvo il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, le parti hanno la possibilità di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che possono concorrere a formare il convincimento del giudice.

Sanatoria lavoratori extraue: precisazioni ministeriali dopo il Decreto Lavoro

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con Circolare congiunta n. 4096 del 10 luglio 2013, hanno fornito chiarimenti in merito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare per i cittadini extracomunitari, disciplinata dal D.Lgs. n. 109/2012, alla luce dell'emanazione del c.d. Decreto Lavoro (DL n. 76/2013).

In particolare, viene precisato che se la domanda di emersione viene scartata per "cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro", i contributi sono stati pagati e c'è la prova di presenza in Italia dal 2011, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso per attesa occupazione della durata di un anno.

Cassazione: appaltante senza responsabilità per l'infortunio avvenuto dopo l'orario di lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17178 dell'11 luglio 2013, è intervenuta in merito alla responsabilità dell'appaltante in caso di infortunio sul lavoro avvenuto dopo l'orario di chiusura aziendale.

In particolare la Suprema Corte ha affermato che, nel caso specifico, il committente non può essere considerato responsabile in solido considerato che:

  • lo stesso appaltante non si era riservato particolari poteri tecnico organizzativi nei confronti dell'attività svolta dai lavoratori in appalto;
  • la condotta lavorativa del dipendente non era condizionata dal committente né nel controllo né tanto meno nelle modalità di svolgimento.