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Pubblicata la bozza del Mod. 730/2014 |
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Sul sito dell'Agenzia delle Entrata, ieri, 11 dicembre 2013, è stata pubblicata la bozza del Mod. 730/2014, con le relative istruzioni. Tra le principali novità si segnala:
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Beni in godimento ai soci e finanziamenti all'impresa nel 2012: scadenza al 31 gennaio 2014 |
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Si ricorda che il termine ordinario, fissato in data odierna (12 dicembre), per gli invii all'Anagrafe tributaria delle Comunicazioni delle informazioni relative a:
riferiti al 2012, è stato prorogato al 31 gennaio 2014 (Comunicato Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2013). |
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Pubblicate le bozze di IVA/2014 e IVA base/2014 |
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Le bozze dei modelli dichiarativi IVA/2014 e IVA base/2014 e le relative istruzioni sono state pubblicate l'11 dicembre 2013 sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, tra le novità introdotte si segnala:
Da quest'anno è stato inoltre soppresso il modello IVA 26Lp; i relativi dati (riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo) vanno ora indicati nelle dichiarazioni annuali IVA presentate dalle società controllate e dall'ente o società controllante. |
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Fondo COASCO: firmata la convenzione con l'INPS |
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L'INPS, con la Circolare n. 172 dell'11 dicembre 2013, comunica che in data 25 luglio 2013, tra lo stesso Istituto le Associazioni CONFEDILIZIA, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL, è stata sottoscritta una convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo COASCO di cui al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati sottoscritto il 12 dicembre 2012. Il versamento dei contributi avverrà tramite il modello F24 - sezione INPS - utilizzando il codice causale PULI e indicando il mese e l'anno di competenza. Il codice PULI andrà altresì inserito nel flusso UNIEMENS, in particolare in "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "DatiParticolari", "ConvBilat", "Conv" in corrispondenza dell'elemento "CodConv". In corrispondenza dell'elemento "Importo" andrà indicato l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel modello F24 con il corrispondente codice. |
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Lavoratore in distacco non licenziabile se il distaccatario chiude |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27651 depositata l'11 dicembre 2013, intervenendo nel merito della liceità di un licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un lavoratore distaccato presso un terzo, ha dichiarato che il fatto che il distaccatario chiuda l'attività non è condizione sufficiente a giustificare l'atto espulsivo. L'azienda distaccante, infatti, non può basare il licenziamento con la mera constatazione che l'interesse verso l'attività svolta dal lavoratore viene meno con la chiusura dell'azienda terza, gestendo questi le attività commerciali del distaccatario, ma deve dimostrare che risulta impossibile ricollocare il lavoratore all'interno della propria struttura organizzativa: sul datore distaccante, pertanto, ricade l'onere di provare l'impossibilità di repechage. |
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Accordo di ristrutturazione del debito esonerato dal contributo d'ingresso alla mobilità |
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Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 34 dell' 11 dicembre 2013, fornisce chiarimenti in merito al versamento del contributo d'ingresso alla mobilità da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'articolo 182 bis, della Legge Fallimentare. Il Ministero precisa che l'accordo di ristrutturazione del debito configura uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo (tale atto acquista efficacia alla data di pubblicazione nel registro delle imprese). Per tale motivo è possibile una sua assimilazione con gli istituti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 223/1991 ai fini dell'esonero dal versamento del contributo d'ingresso alla mobilità. |
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DURC: chiarimenti del Welfare sulle cause ostative al rilascio |
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Su istanza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013 interviene in merito all'arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC qualora sussistano delle cause ostative. In particolare, in merito a dette cause, indicate nella Tabella A del D.M. 24 ottobre 2007, il Welfare ha chiarito che in caso "di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell'erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell'agevolazione." Di conseguenza, continua il Ministero, "ove la richiesta di rimborso o di fruizione dell'agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell'INPS, chiamato a riconoscere l'agevolazione, deve continuare a riferirsi all'arco temporale in cui l'agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita." |
