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15/02/2013 - Cedolare secca sugli affitti: regole invariate per i "vecchi" contratti

Cedolare secca sugli affitti: regole invariate per i "vecchi" contratti

Con Nota 14 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'opzione della cedolare secca sui contratti d'affitto esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare la sopracitata Nota ribadisce quanto disposto con la Circolare 4 giugno 2012, n. 20: "l'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima".

Inoltre, si precisa che "la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore".

In base alle precisazioni fornite dall'Agenzia, quindi, i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca nel Modello 730/2012 o Unico 2012 non devono ripetere l'opzione compilando il Mod. 69. Infatti, l'opzione esercitata nel Mod. 730/UNICO 2012 è vincolante anche per le successive annualità, fino a revoca.

Si ricorda che le disposizioni sopra esposte riguardano esclusivamente i contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data.

Acquisto di un immobile destinato al figlio minore e agevolazione prima casa

Con Sentenza 12 febbraio 2013, n. 3384, la Corte di Cassazione ha affermato che è irrilevante il trasferimento di residenza del genitore ai fini della fruizione dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un immobile destinato al figlio minore.

In particolare, in tema di imposta di registro ai sensi del comma II-bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, per la fruizione dell'agevolazione fiscale ha valenza decisiva la residenza anagrafica, richiedendo che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta al fatto che, dopo l'acquisto, il minore risiedeva di fatto con il padre che aveva trasferito la sua residenza nel comune dell'immobile, ma lasciando la residenza anagrafica del figlio presso la madre.

Inoltre, non presenta rilevanza giuridica neppure l'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto.

UniEmens: pubblicato il documento tecnico versione 2.3

In data 13 febbraio 2013, è stato pubblicato sul sito internet dell'INPS il documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UniEmens, versione 2.3 del 6 febbraio 2013.

In particolare si segnala che con la versione 2.3 del documento tecnico, analogamente all'integrazione nell'UniEmens della Gestione ex INPDAP, è stata introdotta la sezione "PosSportSpet", che contiene le dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione ex ENPALS.