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16/09/2013 - Decreto IMU: chiarimenti dall'IFEL

Decreto IMU: chiarimenti dall'IFEL

In data 5 settembre 2013, l'IFEL ha pubblicato una Nota a commento del D.L. n. 102/2013, c.d. "Decreto IMU", relativamente alla finanza locale.

In particolare, tra le questioni trattate dall'IFEL, si segnalano i seguenti chiarimenti: .

  • sono disposte l'abolizione della seconda rata IMU 2013 e l'esenzione, a decorrere dal 2014, senza limiti temporali per i c.d. "fabbricati merce" posseduti dalle imprese, a condizione che questi immobili siano destinati alla vendita e non siano locati;
  • relativamente alla TARES, è stato precisato che è possibile, con regolamento, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, tenendo conto degli usi e della tipologia di attività svolta. Ovviamente, è necessario garantire la copertura totale del costo del servizio.

La risposta all'interpello non fonda posizioni soggettive in capo al contribuente: Cassazione

Con Sentenza 6 settembre 2013, n. 20526, la Corte di Cassazione ha chiarito che la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello ordinario proposto dal contribuente ex art. 11, Legge n. 212/2000 e il comportamento conforme dello stesso non sono titolo sufficiente ed autonomo per ottenere la restituzione dell'IVA indebitamente versata.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva, in un primo momento, ritenuto soggetta ad IVA la cessione di campioni gratuiti di modico valore ex art 2, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/72 (interpretazione cui si era conformato il contribuente) ma, successivamente, aveva cambiato orientamento con Risoluzione n. 83/2003.

Nonostante il cambio di orientamento, il contribuente vedeva respinta l'istanza di rimborso per l'IVA indebitamente versata per decadenza del termine biennale.

Secondo la Suprema Corte, tale condotta dell'Agenzia delle Entrate risulta legittima in quanto la risposta all'interpello consiste in una mera promessa amministrativa non suscettibile, si per sé, di fondare l'insorgenza di posizioni soggettive.

Lavoratore licenziato per crisi finanziaria dell'azienda

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore licenziato, in ragione dell'oggettivo e perdurante stato di crisi finanziaria dell'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20918 del 12 settembre 2013, ha ribadito che il recesso da parte del datore di lavoro non viola nessun obbligo di repechage, in quanto rileva il fatturato dell'intera impresa non quello del settore di appartenenza del dipendente licenziato.

Licenziamento per giusta causa per il lavoratore diffidato dal datore a seguire le direttive aziendali

Con la Sentenza n. 20826 pubblicata l'11 settembre 2013 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene circa la liceità del licenziamento per giusta causa del dipendente che abbia ignorato i richiami della direzione.

In particolare la Suprema Corte ritiene lecito il licenziamento in quanto, nonostante le diffide datoriali a seguire i comportamenti più volte imposti da disposizioni ufficiali interne, il dipendente continuava a tenere comportamenti difformi dalle indicazioni impartite provocando anche ingenti danni economici all'impresa.

Riduzione dell'addizionale regionale della Puglia per l'anno 2013

La Regione Puglia rende noto con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2013, che, a parziale modifica di quanto disposto al comma 1, articolo 3 della Legge regionale n. 45/2012, la maggiorazione dell'aliquota base dell'addizionale regionale, con decorrenza 1° gennaio 2013, viene così rideterminata:

  • 0,48 per cento (in precedenza era pari allo 0,50 per cento) per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,
  • 0,49 per cento (in precedenza era pari allo 0,50 per cento) per i redditi oltre i 55.000 euro e fino a 75.000 euro.
Rimangono, invece, confermate le restanti misure previste per gli altri scaglioni di reddito.

Licenziamento: legittimo nei confronti del dirigente che contravviene all'obbligo di vigilanza

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora l'azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del dirigente perché lo stesso non ha provveduto a vigilare secondo le direttive aziendale, il provvedimento va considerato legittimo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20908 del 12 settembre 2013, ha precisato che l'atteggiamento superficiale del dirigente che non segue le direttive aziendali, comportando danni economici e d'immagine al datore di lavoro, legittima il licenziamento.