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17/07/2013 - Istituzione dell'Osservatorio centrale: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Istituzione dell'Osservatorio centrale: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 12 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'Osservatorio centrale ai sensi del punto 5) degli Accordi quadro nazionali che la stessa Agenzia ha stipulato con gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che detto organo provvederà:

  • al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività intraprese sul territorio in base agli impegni contenuti negli accordi quadro;
  • alla valutazione dei problemi sorti in sede di erogazione e fruizione dei servizi fiscali con la conseguente identificazione della soluzione;
  • al monitoraggio delle attività oggetto degli Accordi sopracitati;
  • a "recepire e coordinare le osservazioni e le istanze provenienti dagli Osservatori regionali al fine di realizzare una regolamentazione unitaria delle attività svolte dagli uffici territoriali"
  • a delineare soluzioni di miglioramento dei servizi offerti agli utenti.

AIDC: approvata la norma di comportamento sulla perdita dell'avviamento commerciale

In data 19 giugno 2013, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha approvato la norma di comportamento n. 188, riguardante il trattamento fiscale dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

In particolare, è stato affermato che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale corrisposta dal locatore che possiede un immobile in regime di impresa è deducibile secondo i criteri di imputazione contabile della stessa a conto economico.

Diversamente, per il locatore (persona fisica) l'indennità corrisposta relativa ad immobili non posseduti in regime d'impresa, è deducibile dal reddito secondo il criterio di cassa.

Infine, è stato chiarito che per il percipiente imprenditore l'indennità concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui matura il diritto all'indennità stessa.

È impiegato chi svolge mansioni organizzative

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17321 del 15 luglio 2013, ha affermato che il lavoratore che svolge mansioni riconducibili ad aspetti organizzativi dell'impresa, e non compie quindi attività meramente produttive, è da considerarsi un impiegato, visto anche il silenzio del CCNL in merito.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha sentenziato che è da considerarsi impiegato chi collabora "all'impresa", mentre è da ritenersi operaio chi lavora "nell'impresa", differenziando così le due qualifiche sulla base della "qualità" dell'apporto lavorativo: mentre l'operaio, infatti, ha compiti meramente esecutivi, gli impiegati integrano la prestazione degli operai svolgendo attività legate a settori tecnici o amministrativi dell'impresa.

Titolari di partita IVA: da domani la "presunzione" si applica anche ai contratti in corso al 18 luglio 2012

Come noto la "Riforma Fornero", in vigore dal 18 luglio 2012, ha introdotto importanti disposizioni per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

Alcune di queste sono entrate immediatamente in vigore, altre invece risultano operative da una specifica data, appositamente individuata dal Legislatore.

Preme evidenziare, in particolare, che dal 18 luglio 2013 la presunzione del regime di parasubordinazione (di cui all'articolo 1, commi 26 e 27 della Legge n. 92/2012) si applica anche ai rapporti in corso al 18 luglio 2012.

A riguardo, si ricorda che i parametri che evidenziano la presenza di una "monocommittenza" sono:

  • durata della collaborazione, con il medesimo committente, superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
  • corrispettivo superiore all'80% di quanto fatturato nell'arco di due anni solari consecutivi;
  • postazione fissa in azienda.

Licenziamento: illegittimo se comminato per mancato raggiungimento dei risultati

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l'azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore, lo stesso non potrà considerarsi legittimo se giustificato con la motivazione dello scarso rendimento per mancato raggiungimento dei risultati.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17371 del 16 luglio 2013, ha precisato che lo scarso rendimento del lavoratore, legato al mancato raggiungimento dei risultati richiesti in molteplici incarichi a lui assegnati, non può di per sè giustificare alcun provvedimento espulsivo. Tale ultimo assunto trova fondamento nel principio per il quale quello che lega il prestatore al datore di lavoro è un obbligo di mezzi e non un obbligo di risultati.

DURC: regolarità rilasciata se coesistono debiti contributivi e crediti verso le PA

Con il Decreto 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene in merito al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva.

In particolare il Decreto del MEF prevede il rilascio del DURC anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

L'abitazione del lavoratore considerata dipendenza aziendale in caso di controversia con il datore

La Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso di controversia con il datore di lavoro, l'abitazione del dipendente, in presenza di mezzi adeguati all'attività lavorativa (ad esempio pc e adsl), può essere considerata dipendenza aziendale ai fini dell'individuazione del Foro competente a conoscere della lite.

Nello specifico la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 17347 del 15 luglio 2013, ha precisato che, vista la sempre maggiore diffusione del telelavoro soprattutto nel settore terziario, il giudice incaricato di dirimere la controversia va individuato nel Foro nel cui territorio risiede il lavoratore, qualora la sua abitazione, dalla quale svolge una serie di attività produttive grazie ad una sufficiente attrezzatura tecnologica, rappresenti una vera e propria articolazione dell'impresa.