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17/10/2013 - La costruzione di reti in fibra ottica sconta l'aliquota del 10%: Risoluzione

La costruzione di reti in fibra ottica sconta l'aliquota del 10%: Risoluzione

Con Risoluzione 16 ottobre 2013, n. 69, l'Agenzia delle Entrate, interpellando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che è possibile applicare l'aliquota IVA agevolata (10%) alle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, aderendo a quanto già specificato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 336/2005.

Nella Risoluzione viene precisato che quando all'art. 2, comma 5, D.L. n. 112/2008, il legislatore ha stabilito che "le infrastrutture destinate all'installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al Dpr 380/2001", tale assimilazione attiene anche alle disposizioni in materia di IVA.

Società in perdita sistematica e disapplicazione automatica: Risoluzione

Con Risoluzione 16 ottobre 2013, n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha risolto una questione interpretativa riguardante la disciplina delle società in perdita sistematica.

In particolare, non risultava chiaro se fosse possibile far rientrare nelle cause di disapplicazione automatica la modalità di rateizzazione, nel termine massimo di cinque anni, in quote costanti, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni strumentali detenuti da almeno tre anni.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel sopra citato caso è possibile disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica (senza quindi necessità di presentare istanza di disapplicazione), a condizione che il risultato di periodo di riferimento venga determinato:

  • per il periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
  • per i periodi di imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.

Danno da demansionamento proporzionale alle competenze

La Corte di Cassazione ha stabilito che il danno da demansionamento deve essere quantificato in maniera proporzionale alle competenze e all'esperienza lavorativa del lavoratore demansionato dall'azienda presso cui lavora.

Nella Sentenza n. 23530 pubblicata il 16 ottobre 2013, la Suprema Corte ha condannato l'azienda a risarcire il dirigente demansionato, in quanto durante la causa è stato provato tramite testimoni che l'azienda aveva di fatto "messo all'angolo" l'ex-capoufficio, togliendogli ogni responsabilità gestionale e negandogli qualsiasi incarico, fino a licenziarlo. Il risarcimento del danno, quindi, va riconosciuto in via equitativa tenendo conto dell'esperienza lavorativa del soggetto e delle sue competenze. Oltremodo, il dirigente ha sollevato anche l'esistenza di un danno biologico, per il quale è stata provata la possibile connessione causale con il demansionamento (prova per presunzioni) e per il quale spetta un ulteriore risarcimento al lavoratore.

Licenziamento illegittimo: responsabilità solidale tra cedente e cessionario in caso di cessione d'azienda

In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l'illegittimità del provvedimento espulsivo venga fatta valere dal lavoratore prima che si perfezioni l'operazione di trasferimento, per l'obbligazione economica risulteranno solidalmente responsabili entrambe la aziende.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 23533 del 16 ottobre 2013, ha precisato che in presenza di licenziamento illegittimo del lavoratore a fronte di operazione societaria, il quale si sostanzia nella violazione dell'obbligo di repechage a carico del datore di lavoro, ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare a favore dello stesso saranno considerati solidalmente responsabili sia il cedente che il cessionario.

DUVRI: in mancanza la responsabilità penale è del committente dell'opera

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 42470 del 16 ottobre 2013, afferma che della mancanza del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze risponde penalmente soltanto il committente dell'opera. Infatti, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008, è compito del datore di lavoro committente, che ha dato in appalto i lavori, promuovere la cooperazione ed il coordinamento ed elaborare il DUVRI.

Nella fattispecie, la Corte, nell'impossibilità di ricostruire con certezza i fatti ed in particolare di stabilire se l'azienda, di cui era imputato il dirigente, fosse stata committente o appaltatrice, ha dichiarato la prescrizione.

Reato di lesioni colpose nei confronti del dipendente: sospensione dell'attività produttiva

In caso di infortunio sul lavoro, che abbia procurato al lavoratore gravi lesioni, la Corte di Cassazione ha statuito che l'attività dell'impresa responsabile dell'infortunio deve essere necessariamente sospesa, a nulla rilevando che siano state riparate le conseguenze dell'illecito mediante risarcimento.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013, ha chiarito che in applicazione delle previsioni normative (D.Lgs n. 231/2001) le sanzioni interdittive, in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, vanno obbligatoriamente applicate e, quindi, la richiesta di sospensione condizionale della pena non può essere accolta.