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18/06/2013 - Bonus fiscale per le imprese che fanno rete d'impresa: Provvedimento

Bonus fiscale per le imprese che fanno rete d'impresa: Provvedimento

Con Provvedimento 14 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le imprese che aderiscono a un contratto di rete (art. 42, D.L. n. 78/2010), la sospensione massima dell'imposta sugli utili accantonati per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, e destinati agli investimento comuni, è pari all'83,0423%.

Tale valore è stato determinato sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per il 2013 (euro 14milioni) e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, come emerge dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d'imposta (euro 16.858.862).

OIC 25: bozza in consultazione

In data 17 giugno 2013, l'OIC ha pubblicato, in consultazione fino al 31 ottobre 2013, la bozza rivista dell'OIC 25 "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito".

In particolare, tra i principali interventi apportati al principio contabile in esame si segnala che è stata rivista la rilevazione della fiscalità differita derivante da operazioni che hanno effetto sul conto economico e operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad esempio, operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta).

Al riguardo è stato previsto che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:

  • rilevazione iniziale dell'avviamento;
  • rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria.

ANF: redditi da immobili e terreni "assoggettabili ad IRPEF" anche dopo l'introduzione dell'IMU

L'INPS, nel Messaggio n. 9710 del 14 giugno 2013, chiarisce che l'introduzione dell'IMU non modifica la natura dei redditi: pertanto, i redditi derivanti da immobili e terreni continuano a dover essere indicati quali assoggettabili ad IRPEF, ai fini della richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

L'Istituto precisa che ai fini dell'accertamento e della misura dell'ANF si deve considerare il "reddito complessivo assoggettabile all'Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva" e che il reddito assoggettabile all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all'imposta stessa. Pertanto, nelle richieste di ANF presentate per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, vanno indicati, come di consueto, nella Tabella A, colonna 2 del Modello ANF/Dip, i redditi di immobili e terreni relativi al 2012.