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18/07/2013 - Modifiche alle specifiche tecniche degli studi di settore: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Modifiche alle specifiche tecniche degli studi di settore: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento 17 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonché le modifiche della modulistica degli studi di settore da allegare all'UNICO 2013, nonostante la prima scadenza dei pagamenti sia già decorsa (8 luglio 2013).

Tra le varie correzioni si segnala che l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che i lavoratori autonomi tenuti alla presentazione degli studi di settore devono compilare il rigo "Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti" del quadro V "Ulteriori dati specifici", nonostante abbiano cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007) nel periodo d'imposta 2012.

Il Provvedimento in esame specifica che la disposizione sopra esposta è stata adottata al fine di "evitare che i controlli di coerenza tra i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e UNICO 2013 rilevino disallineamenti tra i dati contabili dovuti al particolare regime di determinazione del reddito applicato dagli stessi nei periodi di imposta precedenti al 2012".

Possibile saldare online le cartelle di pagamento: Comunicato stampa Equitalia

Con Comunicato stampa 17 luglio 2013 Equitalia ha reso noto che è stata estesa a tutto il territorio nazionale di competenza (Sicilia esclusa) la possibilità di pagare online cartelle e avvisi utilizzando carte prepagate e carta di credito.

Tale funzionalità è al momento disponibile solo per le cartelle non interessate da una procedura (fermo amministrativo, ipoteca, ecc.); il servizio è sempre attivo, e al termine dell'operazione il contribuente riceverà il riepilogo e la ricevuta di pagamento.

Colpevole di ingiuria il manager che accusa pubblicamente il sottoposto

Il responsabile dell'azienda che, durante una riunione con tutti i dipendenti, imputa ad un sottoposto gli scarsi risultati aziendali nonché il danneggiamento di alcune autovetture di proprietà degli altri lavoratori, seppur quest'ultima accusa con il beneficio del dubbio, è reo di ingiuria, in quanto accusa il lavoratore senza prove concrete e lo sottopone alla riprovazione "gratuita" dei colleghi.

Tale, in sintesi, il pensiero della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 30502 del 15 luglio 2013 conferma la condanna del dirigente aziendale e chiarisce che non rilevano, ai fini della decisione, le testimonianze rese da altri lavoratori che confermano le inadempienze lavorative del sottoposto e le voci di corridoio che lo vogliono principale indiziato dei danni alle macchine dei colleghi.

INPS: attiva la nuova procedura "Regolarità contributiva online"

L'INPS, con il Messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, rende noto che dal prossimo 22 luglio sarà disponibile la nuova procedura "Regolarità contributiva online" tramite la quale i responsabili dell'adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti) o i loro delegati o intermediari autorizzati potranno verificare direttamente online la propria regolarità contributiva.

Il servizio sarà disponibile sul portale dell'Istituto, seguendo il percorso "Servizi on line" > "Per tipologia di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti".

L'errore del dirigente che non provoca danni non legittima il licenziamento

Qualora l'errore del dirigente dell'azienda non si traduca in un danno, nemmeno potenziale, per l'impresa, il licenziamento intimato dalla stessa al manager è da considerarsi illegittimo e ingiustificato e il dirigente ha diritto all'indennità di preavviso e all'indennità supplementare previste nel caso di recesso del datore di lavoro.

Respingendo il ricorso dell'azienda, la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 17362 del 16 luglio 2013 ha confermato il giudizio della Corte d'appello di Brescia, ritenendo che la dannosità dell'azione (o della mancata azione) del lavoratore debba sussistere come condizione tale per giustificare il licenziamento del dirigente, fermo restando la possibilità che il comportamento del dirigente abbia leso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Qualificazione giuridica del c.d. contratto di raccolta latte: nota del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota prot. n. 12945 del 16 luglio 2013, interviene per fornire alcuni chiarimenti in merito al corretto inquadramento contrattuale dell'attività di raccolta del latte, così come svolta nella prassi commerciale adottata presso l'industria lattiera e casearia. In particolare l'attività di raccolta prevede, oltre al trasporto, una serie di operazioni preliminari presso l'allevatore..

Relativamente alle operazioni preliminari, il Ministero precisa che le stesse sono da considerare strumentali ed accessorie allo svolgimento della raccolta e del trasporto del latte, ascrivibili agli specifici obblighi di custodia e conservazione della merce trasportata e, pertanto, inquadrabili nelle diverse fattispecie del contratto di trasporto.

Niente agevolazione all'incentivo in caso di licenziamento dei dipendenti per chiusura del cantiere

La Corte di Cassazione ha statuito la decadenza dell'agevolazione all'incentivo per la stabile occupazione in particolari zone svantaggiate del territorio (art. 4 della Legge n. 449/1997) nei confronti del datore di lavoro, che licenzia i neodipendenti in ragione della chiusura del cantiere disposta dai committenti, con relativa sospensione delle attività.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17431 del 17 luglio 2013, ha precisato che il recupero del credito d'imposta è giustificato in quanto la sospensione dei lavori decisa dall'appaltante non equivale alla cessazione dell'attività d'impresa e, pertanto, il licenziamento dei lavoratori rimane una libera scelta del datore.

Versamenti contributivi: differimento dei termini al 20 agosto

L'INPS ricorda, con il Messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, scadenti tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare a mezzo modello F24 e comprende i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio, nonché dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

L'INPS ricorda che in ogni caso il termine ultimo per adempiere alla trasmissione del flusso Uniemens non subirà proroghe rimanendo fissato alla fine del mese (2 settembre in quanto il 31 agosto cade di sabato)