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Tobin Tax: Provvedimento Agenzia delle Entrate |
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Con Provvedimento 18 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito operativo e le modalità di applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. Tobin Tax, introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e attuata con Decreto 21 febbraio 2013. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che:
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Chiarimenti sul regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliare italiani: Risoluzione |
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Con Risoluzione 18 luglio 2013, n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione al regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano, introdotto dall'art. 32, D.L. n. 78/2010. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha specificato che un soggetto diverso da un investitore istituzionale non può godere della ritenuta alla fonte del 20% in caso di cessione di una quota importante in un fondo immobiliare. |
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Mancato rispetto dell'accordo sindacale di mobilità: licenziamento collettivo illegittimo |
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Il licenziamento collettivo è illegittimo se il datore di lavoro non rispetta i criteri concordati in sede sindacale, relativi all'individuazione dei dipendenti in esubero per la procedura di mobilità e non consente ai lavoratori stessi di verificare se effettivamente i criteri utilizzati per individuare i lavoratori da licenziare sono quelli concordati con le organizzazioni sindacali. Lo ricorda la Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 17119 del 10 luglio 2013, conferma la condanna dell'azienda al risarcimento del danno ai lavoratori ricorrenti, compreso il danno biologico, a nulla rilevando le motivazioni opposte dall'azienda, che riteneva di essere stata "danneggiata" dalla mancata accettazione da parte dei dipendenti di un demansionamento che avrebbe consentito di non ricorrere al licenziamento collettivo. La Suprema Corte precisa che tale "rifiuto" è già stato considerato nella redazione delle graduatorie per individuare i lavoratori in esubero e non può essere fatto valere nuovamente per non corrispondere le somme stabilite dal giudice di secondo grado. |
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Appalto endoaziendale: è interposizione fittizia se non vi è vera gestione del personale da parte dell'appaltatore |
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Tra una società che gestisce un albergo e una ditta di pulizie è in atto un contratto di appalto per le pulizie dei locali e delle cucine dell'esercizio: l'utilizzo improprio delle lavoratrici, impiegate a necessità non per le pulizie ma per sostituire le dipendenti dell'albergo nelle loro attività quotidiane configura l'illecito di interposizione fittizia di manodopera. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17359 del 16 luglio 2013, nella quale precisa che l'illecito si configura in quanto l'appaltatore, di fatto, perde l'autonomia nella gestione del personale, nella scelta delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro a favore dell'appaltante, svolgendo così un mero compito "amministrativo" nella gestione degli adempimenti obbligatori previsti dall'ordinamento. L'appaltante, quindi, è condannato al pagamento dei contributi dei lavoratori interessati dall'interposizione fittizia. |
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Licenziamento: legittimo anche se la lettera di assunzione è stringata ma rinvia al CCNL |
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In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora l'azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, lo stesso non potrà considerarsi illegittimo per il fatto che l'indicazione delle mansioni, della qualifica e del livello rimandano al CCNL di riferimento, del quale viene richiesta firma al lavoratore al momento dell'assunzione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17587 del 18 luglio 2013, ha precisato che in presenza di una lettera di assunzione che regoli gli aspetti specifici del nascente rapporto di lavoro, rinviando al contratto collettivo nazionale di riferimento, non potrà dichiararsi formalmente scorretta la procedura di assunzione e, conseguentemente illegittimo il licenziamento, in quanto la sottoscrizione da parte del dipendente integra il rispetto del requisito della forma scritta imposto dalla legge. |
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No al licenziamento in caso di richiesta dell'aspettativa prima della scadenza del comporto |
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In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che ha presentato richiesta di aspettativa in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del periodo di comporto. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17590 del 18 luglio 2013, ha chiarito che è ingiustificato il recesso del datore di lavoro che non ha considerato la domanda proposta dal dipendente, rilevando, altresì, il rifiuto dello stesso datore alla richiesta di conteggio delle assenze già consumate. |
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Cassazione: non è professionista ma dipendente chi firma il foglio presenze |
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Con Sentenza n. 17478 del 17 luglio 2013, la Corte di Cassazione torna sul tema della subordinazione in relazione alle caratteristiche dello svolgimento della prestazione lavorativa di un professionista. In particolare, la Suprema Corte ha sentenziato che non può essere ricondotta ad attività professionale lo svolgimento di un'attività lavorativa che preveda la firma di un foglio presenza: tale atto colloca il lavoratore nell'organizzazione aziendale conferendo al rapporto di lavoro la natura di subordinazione. |
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Danno da demansionamento: prescrizione decennale per la domanda di risarcimento |
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Con riferimento al danno subito dal lavoratore per demansionamento, la Corte di Cassazione ha precisato che la richiesta di risarcimento da parte dell'interessato è soggetta al termine decennale di prescrizione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17579 del 18 luglio 2013, ha statuito l'erronea applicazione da parte della Corte di appello del termine quinquennale di prescrizione, in quanto il pregiudizio subito ha natura contrattuale e la relativa pretesa è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni. |
