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19/09/2013 - Detrazioni 50-65% e "bonus arredi": Circolare Agenzia delle Entrate

Detrazioni 50-65% e "bonus arredi": Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 18 settembre 2013, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità relative alle detrazioni 50-65% e al nuovo "bonus arredi".

In particolare, sono stati forniti chiarimenti in materia di:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi interessati, alla decorrenza dell'aliquota del 65%, alla modalità fruizione della detrazione, anche con specifico riferimento alla casistica di interventi su parti comuni condominiali;
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di 96.000 euro, e con particolare attenzione agli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità;
  • acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, precisando quali soggetti possono fruire della detrazione e quali interventi edilizi costituiscono il presupposto per la detrazione (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). Specifici chiarimenti sono stati forniti inoltre sulla tipologia di beni agevolabili, sull'ammontare della spesa detraibile e sugli adempimenti necessari.

Novità in materia di Tobin tax: Decreto MEF

Con Decreto 16 settembre 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intervenendo sul Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, ha apportato delle modifiche alla Tobin tax.

Il Decreto in esame prevede, tra l'altro:

  • l'applicazione dell'imposta in esame anche al trasferimento della nuda proprietà di azioni e strumenti finanziari;
  • che in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi su mercati non regolamentati, il prezzo di acquisto è dato dal maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni ed il prezzo di liquidazione; se il contratto non fa riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale dei titoli (se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso.

Evasione contributiva: sospensione condizionale della pena solo in caso di pagamento

In materia di evasione contributiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro condannato per tale reato non potrà essere riconosciuta la sospensione condizionale della pena, qualora non intervenga il pagamento delle somme dovute.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 38345 del 18 settembre 2013, ha precisato che ai fini della sospensione condizionale della pena al giudice non spetta alcun onere di verificare le disponibilità economiche del debitore imprenditore e, conseguentemente, la carenza di liquidità dovuta alla crisi non può essere addotta come motivazione per beneficiare della sospensione condizionale, anche in caso di mancato pagamento del dovuto.

Licenziamento del lavoratore per il rifiuto di intervento d'urgenza

La Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che si rifiuta di eseguire un intervento d'urgenza richiesto dal datore di lavoro, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore si trovi a fine turno.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21361 del 18 settembre 2013, ha precisato che nel caso di specie si configura l'insubordinazione ed il recesso del datore è giustificato in base alle disposizioni di legge e di contratto, che disciplinano l'orario di lavoro del personale addetto ai turni di notte, in particolare di quello di vigilanza, consentendo una flessibilizzazione dell'orario stesso per far fronte ad esigenze impreviste.

Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani: istruzioni operative dell'INPS

L'INPS, con la Circolare n. 131 del 17 settembre 2013, è intervenuto per fornire le istruzioni operative per fruire dell'incentivo, introdotto dall'art. 1 del DL "Lavoro", per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

In particolare l'Istituto previdenziale precisa che, per l'intero territorio nazionale e nel limite delle risorse stanziate, l'incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 7 agosto 2013 e non oltre il 30 giugno 2015.

Per accedere all'incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo di istanza on-line "76-2013" che verrà messo a breve a disposizione all'interno dell'applicazione "DiResCo" sul sito internet www.inps.it.