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01/02/2013 - Ulteriore rinvio per lo "spesometro" dei gestori di carte di credito: Provvedimento

Ulteriore rinvio per lo "spesometro" dei gestori di carte di credito: Provvedimento

Con Provvedimento 31 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha rinviato al prossimo 3 luglio 2013 il termine per la comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti ai fini IVA in riferimento al periodo d'imposta 2011, già precedentemente rinviato al 31 gennaio 2013.

La proroga è stata disposta in quanto, per assolvere a tale adempimento, sono risultati necessari maggiori tempi tecnici per l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori finanziari e dell'Agenzia.

Si precisa che il differimento riguarda solo la comunicazione delle operazioni rilevate a partire dal 6 luglio 2011 di importo pari o superiore a Euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Accordi siglati per incentivare l'uso dei servizi telematici

Con Comunicato 30 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti gli accordi siglati con le Associazioni dei tributaristi (ANCIT, ANCOT, INT, LAPET) e la CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane).

Tali accordi prevedono che l'Agenzia fornisca, entro un massimo di 10 giorni lavorativi, risposta alle richieste inviate all'indirizzo di Pec e a quelle di riesame in autotutela pervenute tramite Civis, in modo da ridurre l'afflusso degli intermediari presso gli uffici e razionalizzare i costi degli adempimenti fiscali.

Si ricorda, tuttavia, che, nel caso in cui non sia andata a buon fine la modalità telematica o si tratti di questioni non risolvibili tramite Civis o Pec o altri servizi telematici, gli intermediari avranno la possibilità di usufruire di un appuntamento prioritario presso gli uffici dell'Agenzia.

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non si può intimare per telegramma

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2278 del 31 gennaio 2013, è stata chiamata a giudicare sull'efficacia di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, posto in atto da un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente e comunicato allo stesso mediante telegramma, senza dare seguito ad una comunicazione completa con le specifiche delle assenze.

Nel caso in specie, ha precisato la Suprema Corte, il licenziamento deve ritenersi inefficace e il lavoratore va reintegrato: non è sufficiente, infatti, il solo atto d'intimidazione del licenziamento, cioè il telegramma, ma il datore di lavoro ha l'onere di specificare al lavoratore il computo delle assenze compiute. Tra l'altro, nel telegramma l'azienda faceva riferimento ad una successiva comunicazione con la precisazione delle assenze: tale comunicazione non è mai arrivata al lavoratore e questo lo esonera anche dal chiedere al datore di lavoro i motivi del licenziamento.

Valutazione dei rischi nelle microimprese: 31 maggio 2013 termine ultimo per l'autocertificazione

Con Nota del 31 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in relazione al termine ultimo, entro il quale è ancora consentito l'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (DVR) da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.

In particolare, il Ministero fissa al 31 maggio 2013 il predetto termine. Conseguentemente, dal 1° giugno 2013 anche i datori di lavoro in esame dovranno provvedere a redigere il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite con il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.