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20/05/2013 - Approvato il Decreto IMU: sospensione della prima rata per l'abitazione principale

Approvato il Decreto IMU: sospensione della prima rata per l'abitazione principale

In data 17 maggio 2013, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto relativo al c.d. "congelamento" della prima rata di acconto IMU.

In particolare, è stato stabilito che la sospensione riguarda:

  • le abitazioni principali con le relative pertinenze;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i terreni e i fabbricati rurali.
Nessuna sospensione è, invece, prevista per le abitazioni principali di pregio, ossia ville, castelli e immobili signorili (categorie catastali A1, A8 e A9).

Si ricorda, infine, che entro la fine di agosto il Governo dovrà provvedere a riformare la tassazione del patrimonio immobiliare, altrimenti i contribuenti saranno tenuti a versare l'IMU sospesa a giugno entro il 16 settembre 2013.

Sì alla soggettività passiva IRAP delle imprese familiari: Cassazione

Con Sentenza 10 maggio 2013, n. 11157, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'impresa familiare è soggetto passivo IRAP. La collaborazione all'impresa familiare costituisce, infatti, un quid pluris idoneo a produrre un valore aggiunto ulteriore rispetto a quello che il titolare dell'impresa conseguirebbe con il solo apporto lavorativo personale.

Pertanto, coloro che si avvalgono in modo non occasionale del lavoro altrui, anche se esercitano l'attività sotto forma di impresa familiare (art. 230 c.c.) devono presentare la dichiarazione IRAP ed effettuare il relativo versamento dell'imposta.

La pronuncia appare conforme a quanto sostenuto da tempo dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare, a quanto affermato con Circolare n. 45/2008, laddove si affermava che "l'organizzazione dell'attività va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga [.] di lavoro altrui, non necessariamente prestato come lavoro dipendente".

I danni causati da terzi non comportano il risarcimento da parte del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12089 del 17 maggio 2013, ha fornito un'interpretazione restrittiva della responsabilità del datore di lavoro prevista dall'art. 2087 del codice civile, che dispone l'obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. La responsabilità del datore non interviene nel caso in cui il fatto che ha portato alle lesioni del lavoratore sia imputabile ad un illecito commesso da terzi e qualora il lavoratore non dimostri una colpa imputabile al datore di lavoro.

Nel caso in specie, il vigilante notturno aggredito da un gruppo di giovani partecipanti ad una manifestazione politica, che ha riportato lesioni permanenti, non può legittimamente richiedere il risarcimento del danno biologico al datore di lavoro, in quanto se l'art. 2087 impone al lavoratore di dimostrare solamente la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, peraltro non riesce a dimostrare alcuna colpa imputabile al datore di lavoro che, pertanto, non è tenuto ad alcun risarcimento.