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Uniformate le cartelle di pagamento: Provvedimento Agenzia |
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Con Provvedimento 20 marzo 2013, n. 35137, l'Agenzia delle Entrate ha uniformato le cartelle di pagamento tra Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio relativamente a imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative in materia tributaria. Inoltre, dal sopracitato Provvedimento emerge che:
Si ricorda, infine, che per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, a decorrere dal 1° dicembre 2012, non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria, senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione allo stesso Ufficio provinciale-territorio che ha emanato l'atto. |
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IMU: il Tar del Lazio boccia il ricorso |
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Con Sentenza 20 marzo 2013, il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il Codacons sollecitava l'annullamento di tutti i provvedimenti che hanno introdotto l'IMU. Il motivo principale del ricorso consisteva nella mancanza di equità dell'imposta, la quale grava soprattutto sulle categorie più deboli, in violazione del principio di progressività. In una nota, il Codacons ha spiegato che l'assunto alla base della decisione del Tar (che non entra nel merito della legittimità o meno dell'imposta) riguardava il fatto che i singoli cittadini ricorrenti:
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Licenziamento legittimo per l'impossibilità a raggiungere la sede di lavoro non dichiarata |
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A seguito della decisione di ristrutturare un immobile, gli uffici ivi contenuti sono spostati in altra zona della città e la ditta che esegue in appalto i lavori di pulizia segue i medesimi uffici. Una volta nella nuova sede, una lavoratrice non si presenta al lavoro per almeno 10 giorni consecutivi, senza aver eccepito all'azienda alcun problema. L'azienda, di conseguenza, intima il licenziamento disciplinare alla lavoratrice. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6971 del 20 marzo 2013 ha stabilito la legittimità del licenziamento, a nulla rilevando le difficoltà opposte dalla lavoratrice a raggiungere la nuova sede di lavoro, stante la mancanza di idonei mezzi pubblici e il non possesso di patente di guida e mezzo proprio. Infatti, la lavoratrice ha palesato queste difficoltà solamente in sede di giudizio e non al momento della comunicazione del cambio di sede, fatto che avrebbe escluso il licenziamento. Inoltre, l'impresa ha offerto alla lavoratrice altre soluzioni lavorative che potevano ovviare al problema dei trasporti, ma la lavoratrice, ostinata nel voler rimanere assegnata all'appalto originale, rifiuta tali soluzioni: il licenziamento, pertanto, è l'unica soluzione possibile. |
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Rilascio del DURC ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità: ulteriori chiarimenti del Ministero del lavoro |
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Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 4323/2013, interviene nuovamente in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186-bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942). Come si ricorderà, in risposta all'Interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, il Ministero aveva chiarito come, trattandosi di procedura finalizzata al risanamento e alla prosecuzione dell'attività aziendale, per l'azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186-bis L.F. fosse possibile ottenere il rilascio del DURC nell'ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali ed assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale.. Ora, con la Nota prot. n. 4323/2013 viene ulteriormente precisato che l'azienda in crisi, che ricorre al concordato preventivo c.d. in continuità, può ottenere la regolarità contributiva ma solo successivamente all'omologazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte del tribunale: pertanto, non trova applicazione "nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione". |
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Rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma |
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In materia di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha precisato che il provvedimento espulsivo può essere rinnovato in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del primo, a condizione che siano adottate le modalità prescritte non osservate nella precedente intimazione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6773 del 19 marzo 2013, ha statuito la possibilità della rinnovazione del recesso nullo per vizio di forma, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora da definire; tale rinnovazione costituisce un negozio diverso dal precedente, non integrando la fattispecie di cui all'articolo 1423 c.c., destinato ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto ex tunc. |
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Flussi d'ingresso per lavoro stagionale: circolare congiunta del Ministero |
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Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, con la Circolare congiunta n. 1815 del 19 marzo 2013, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito al DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. Tale decreto autorizza 30.000 ingressi (di cui 5.000 riservati per richiesta di nulla osta stagionale pluriennale) per le seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Il citato DPCM è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. |
