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21/06/2013 - La produzione di energia fotovoltaica costituisce attività economica ai fini IVA: Corte di giustizia Ue

La produzione di energia fotovoltaica costituisce attività economica ai fini IVA: Corte di giustizia Ue

Con Sentenza 20 giugno 2013, causa C-219/12, la Corte di giustizia Ue ha chiarito che la produzione dell'energia fotovoltaica tramite pannelli solari venduta stabilmente alla rete costituisce attività economica agli effetti IVA, indipendentemente che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto sia inferiore alla quantità di energia consumata per le esigenze domestiche.

L'attribuzione della qualifica di soggetto passivo IVA potrebbe comportare, quindi, per i destinatari il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alla realizzazione dell'impianto.

Variazione catastale "da abitazione a ufficio": decadenza dall'agevolazione "prima casa"

Con Sentenza 5 giugno 2013, n. 14173, la Corte di Cassazione ha stabilito la revoca dell'agevolazione "prima casa", in quanto il contribuente ha effettuato una variazione catastale "da abitazione a ufficio".

In particolare, la Cassazione ha precisato che il mancato utilizzo abitativo dell'immobile acquistato con i benefici previsti per l'abitazione principale di cui all'art. 1, nota II-bis), Tariffa allegata al D.P.R. 131/1981, implica la decadenza dall'agevolazione.

Infatti, "i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" [.] possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi l'intento, dichiarato nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione: i benefici fiscali [.] sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi".

Conseguentemente, in capo al contribuente, sorge l'obbligo di versare la differenza tra le imposte in misura ordinaria e quelle pagate in misura ridotta, con una sanzione aggiuntiva del 30 per cento.

Confcommercio: diffuso il modello di Accordo per la detassazione 2013

Come noto, ai sensi del DPCM del 22 gennaio 2013, l'imposta sostitutiva del 10% è applicabile per l'anno 2013 solamente a quelle somme riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza, così come stabilito negli accordi di produttività di secondo livello.

Confcommercio Imprese per l'Italia e le Organizzazioni sindacali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - UIL, in data 20 giugno 2013 hanno sottoscritto, in sede nazionale, un accordo che rappresenta un modello da recepirsi nel secondo livello di contrattazione ai fini della concreta applicazione della detassazione per l'anno 2013.

Tra le somme agevolabili contenute nel modello di Accordo, vanno genericamente ricondotte tutte le quote retributive, compensi, le maggiorazioni o i premi, erogati in relazione a prestazioni lavorative diverse da quelle legate al lavoro ordinario e comunque riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza.