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Spesometro per operatori finanziari, pubblicate le specifiche tecniche: Provvedimento |
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Con Provvedimento 18 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche per la comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro, il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Le comunicazioni relative al 2012 vanno trasmesse entro il 12 novembre 2013. |
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Linea soft per le sanzioni sullo spesometro |
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Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, durante un incontro con gli industriali di Salerno, ha anticipato che in sede di controllo delle comunicazioni del c.d. spesometro, l'Amministrazione finanziaria tollererà alcuni errori formali. In particolare non dovrebbero essere soggette a sanzione (da 258 euro a 2.065 euro) l'invio in ritardo di qualche giorno della comunicazione, la mancata barratura delle caselle che indicano la presenza di una specifica operazione o l'indicazione non esatta del numero delle operazioni aggregate. |
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L'"acausalità" del contratto deve comunque essere verificabile |
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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 23702 del 18 ottobre 2013, in relazione al contratto a tempo determinato "acausale" previsto dalla Legge n. 92/2012, ha precisato che l'assenza di una causale a giustificare l'apposizione del termine deve comunque essere verificabile nel merito. Tale posizione, chiariscono i giudici, prende le mosse dal fatto che il contratto a termine deve considerarsi una fattispecie "eccezionale" rispetto al contratto a tempo indeterminato che costituisce la forma primaria di rapporto di lavoro. Nel caso in specie, pertanto, la Spa pubblica non può appellarsi al mero rispetto dei vincoli di finanza pubblica per giustificare la stipula del contratto a termine, in quanto il modello privatistico adottato dalla società la sottopone anche alla normativa civilistica propria di tale fattispecie. |
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Datore responsabile per l'incidente del lavoratore sulla base della dichiarazione dell'ispettore Asl |
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In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito, sulla base della dichiarazione dell'ispettore Asl, la responsabilità penale del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente, a causa della mancata predisposizione delle idonee attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro in fabbrica. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 43080 del 18 ottobre 2013, ha precisato che in giudizio tale dichiarazione ha validità pari a quella di un consulente e che, pertanto, la negligenza del datore è provata dalle indicazioni fornite dall'ispettore, secondo il quale con adeguate misure di sicurezza il sinistro poteva essere evitato. |
