Home

22/02/2013 - Rettifiche fiscali sulle compravendite immobiliari: l'atto deve essere allegato

Rettifiche fiscali sulle compravendite immobiliari: l'atto deve essere allegato

Con Ordinanza 11 febbraio 2013, n. 3262, la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti relativi all'utilizzo del criterio comparativo per quanto riguarda gli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro.

In particolare, dalla sopracitata Ordinanza emerge che all'avviso di rettifica della compravendita immobiliare eseguito in base al criterio comparativo, ossia facendo riferimento ai trasferimenti similari avvenuti non oltre il triennio precedente, è obbligatorio allegare l'atto di compravendita richiamato, non conosciuto dalla parte; pena la nullità della rettifica (art. 52, comma 2-bis, TUR).

Salvo dalla sanzione il socio di capitale di società semplice: Cassazione

Con Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4074, la Corte di Cassazione ha chiarito che i soci di società semplici non devono pagare le sanzioni tributarie in conseguenza della mancata presentazione da parte della società della dichiarazione IVA.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva sanzionato un socio di solo capitale che non si era mai interessato della gestione societaria, venendo così meno al principio di colpevolezza ai sensi del quale ciascuno risponde della propria azione o omissione (art. 5, D.Lgs. n. 472/97).

Non è mobbing se il provvedimento disciplinare non è vessatorio o pretestuoso

Nell'ambito di un ricorso contro il licenziamento intimato dalla società ad un lavoratore, che chiedeva il risarcimento del danno ritenendo la condotta dell'azienda passibile di mobbing, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4303 del 21 febbraio 2013, pur confermando l'illegittimità del licenziamento, ha escluso il mobbing da parte della società e il conseguente diritto al risarcimento per il lavoratore.

Nel caso in specie, se da una parte il licenziamento è illegittimo perché la società, nel sopprimere la posizione lavorativa cui era stato assegnato il lavoratore dopo un demansionamento, non ha dimostrato l'impossibilità di repechage, dall'altra l'azienda non può essere ritenuta responsabile di un'azione di mobbing nei confronti del dipendente, perché il demansionamento è stato effettuato in posizione coerente con la professionalità del lavoratore e, pertanto, tale provvedimento non è considerato né vessatorio né pretestuoso.

Niente risarcimento dei danni per lo svolgimento di mansioni dequalificanti

La Corte di Cassazione ha chiarito che è pienamente legittimo imporre al dipendente lo svolgimento di mansioni deteriori, a condizione che venga garantita la prevalenza di funzioni conformi all'inquadramento professionale dello stesso lavoratore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013, ha precisato che le attività imposte al dipendente, seppur dequalificanti, comportano un impegno temporale circoscritto e, pertanto, va escluso il risarcimento del danno da demansionamento.