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01/06/2013 - Novità in materia di IVA e acconti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Novità in materia di IVA e acconti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante misure riguardanti, tra l'altro, l'imposta sul valore aggiunto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150.

Il Decreto in esame prevede, tra le numerose misure:

      lo
slittamento dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA al 22%
      ; tale variazione, prevista originariamente per il 1° luglio 2013, entrerà in vigore il
1° ottobre 2013
    ;
  • l'aumento della misura dell'acconto IRPEF (da 99% a 100%), a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;
  • per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aumento della misura dell'acconto IRES e IRAP (da 100% a 101%).

Disciplina IVA di cessioni e locazioni di fabbricati: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 28 giugno 2013, n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina IVA del settore immobiliare alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 1/2012 e dal D.L. n. 83/2012.

In particolare, con detta Circolare sono stati trattati i seguenti argomenti:

  • il regime fiscale delle locazioni di fabbricati:
    • decorrenza della nuova disciplina modalità di esercizio dell'opzione;
    • contratti in corso di esecuzione - esercizio dell'opzione;
    • imposta di registro;
  • il regime fiscale delle cessioni di fabbricati:
    • decorrenza della nuova disciplina - modalità di esercizio dell'opzione;
    • imposta di registro;
    • regime transitorio;
  • la disciplina della separazione dell'attività.

Lavoro nero anche per prestazioni occasionali e non continuative

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16340 depositata il 28 giugno 2013, ha confermato la sanzione per lavoro nero, erogata dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore edile, per aver impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un lavoratore, nonostante questi fosse regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante sia l'iscrizione all'albo degli artigiani, sia l'occasionalità della prestazione lavorativa svolta dall'artigiano: la presunzione di lavoro nero, basata sul fatto che il lavoratore era di fatto soggetto al potere direttivo dell'imprenditore e non svolgeva, quindi, attività autonoma, è sufficiente a configurare l'illecito, stante anche le carenti motivazioni apportate dalla Ctr nell'annullamento dell'atto impositivo.

Licenziamento: illegittimo se comminato alla lavoratrice incinta, anche in caso di affitto d'azienda

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora la dipendente incinta venga resa destinataria del provvedimento espulsivo, in deroga al divieto previsto dalla particolare fattispecie legata alla chiusura dell'azienda, lo stesso deve considerarsi illegittimo se l'attività produttiva prosegue per sfociare in un affitto d'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16415 del 28 giugno 2013, ha precisato che, ferma restando l'illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro non può giustificare il suo comportamento, anche qualora dimostri un ipotetico mancato interesse della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto. Ciò perché il provvedimento espulsivo risulta viziato in radice e non richiede alcuna manifestazione di volontà da parte del prestatore.

Pubblicato in GU il "Decreto Lavoro"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (c.d. "Decreto Lavoro") recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti."

In particolare, si segnala che tale decreto

  • apporta alcune modifiche alla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) in materia di contratti a termine, lavoro a chiamata, procedura di licenziamento e di dimissioni;
  • introduce degli incentivi per le nuove assunzioni di giovani tra i 18 ed i 29 anni, nel limite massimo di 650 euro al mese, qualora sussistano determinate condizioni soggettive.

Risarcito il lavoratore trasferito in altra sede e privato delle sue mansioni

La Corte di Cassazione ha statuito che nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore presso un'altra sede e di ingiusta privazione di ogni suo incarico lavorativo, tanto da causargli una forte depressione, lo stesso deve essere risarcito del danno biologico, morale ed esistenziale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16413 del 28 giugno 2013, ha precisato che non sussiste una duplicazione del ristoro, qualora le voci risarcitorie riguardino distintamente la lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico), la sofferenza interiore temporanea derivante dalla commissione di un fatto illecito (danno morale) e l'umiliazione delle capacità lavorative con pregiudizio all'immagine del dipendente (danno esistenziale).

Lavoro intermittente: le istruzioni del Ministero sulle modalità di comunicazione preventiva

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 27/2013, comunica che le modalità, in vigore dal 3 luglio 2013, per adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva della chiamata di lavoro intermittente, sono esclusivamente le seguenti:

  • tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., allegando alla mail il modello "UNI_Intermittente"
  • per il tramite del servizio informatico www.cliclavoro.gov.it reso disponibile, in via sperimentale, già dal mese di ottobre.
Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un smsal nr. 339-9942256.

In particolare in merito all'utilizzo del predetti canali il Ministero chiarisce che:

  • in caso di invio tramite e-mail non è necessario che l'indirizzo del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata;
  • l'invio della comunicazione dall'apposita funzionalità presente in www.cliclavoro.gov.it (da parte dell'azienda o del consulente del lavoro), avviene dall'area riservata, previa registrazione al portale.

obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici INAIL per le comunicazioni con le imprese

Con la Circolare n. 34 del 27 giugno 2013, l'INAIL ricorda che da oggi 1° luglio 2013 entra in vigore l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese.

L'Istituto, nella circolare sopra citata, fornisce indicazioni al riguardo, con particolare riferimento alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e asbestosi.

L'Istituto ribadisce, infine, che non è ancora in vigore l'obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, previsto dall'art. 18, lettera r) del D.Lgs n. 81/2008.