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22/05/2013 - Operazioni con soggetti non residenti: Circolare delle Entrate

Operazioni con soggetti non residenti: Circolare delle Entrate

Con Circolare 21 maggio 2013, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni applicative sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, al fine di adempiere correttamente agli obblighi contabili in materia di IVA secondo le disposizioni dettate dalla Legge comunitaria 2010.

In particolare, le Entrate forniscono i seguenti chiarimenti:

  • il committente che provvede in anticipo a integrare la fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque l'imposta prima che sia effettuata l'operazione non è sanzionabile;
  • le prestazioni di servizi generiche eseguite da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un operatore italiano e le prestazioni di servizi effettuate da un operatore italiano nei confronti di un soggetto UE si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate (art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
Sono analizzate altresì, le specifiche problematiche del settore delle telecomunicazioni.

Istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo: Risoluzione

Con Risoluzione 21 maggio 2013, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, a mezzo dei modelli F24 e F24 EP, dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:

  • "3925" denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";
  • "3930" denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE".
Il codice "3925" è utilizzabile anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D; resta comunque valido il codice "3913" (istituito con Risoluzione n. 35/2012), per i versamenti relativi ai fabbricati rurali ad uso strumentali appartenenti ad una categoria catastale diversa dalla D.

Sulle cause di licenziamento la competenza è del giudice del luogo ove si esplica il potere autoritativo del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12308 del 21 maggio 2013, è intervenuta nel merito dei criteri previsti dall'ordinamento sull'individuazione del giudice competente a dirimere le cause intentate per un licenziamento. In base all'art. 413 del Cpc, la competenza è del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Nel giudicare tale aspetto in relazione ad un licenziamento nel settore edile, la Suprema Corte ha precisato che per "dipendenza dell'azienda" si intende una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale che, nel caso dell'edilizia, può ben essere rappresentata dal cantiere nel quale operava il lavoratore; pertanto, la competenza è del giudice nella cui circoscrizione era situato il cantiere di lavoro dell'operaio.

Risarcimento in favore dell'azienda per il danno all'immagine

Secondo la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di disservizi creati dal lavoratore, che hanno rovinato l'immagine dell'azienda presso la clientela, la responsabilità ricade sullo stesso lavoratore con relativo risarcimento del danno.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12418 del 21 maggio 2013, ha precisato che, accertato il comportamento scorretto del dipendente nei confronti dei clienti e vista la difficoltà per l'azienda di provare il danno nel suo preciso ammontare, lo stesso è liquidato dal giudice in via equitativa.

Imprese che occupano lavoratori temporanei del settore portuale: chiarimenti sul contributo CIGS

L'INPS, nella Circolare n. 83 del 21 maggio 2013, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di versamento del contributo di integrazione salariale straordinaria alle imprese e agenzie che si occupano di fornitura di lavoro portuale temporaneo (art. 3, c. 3, Legge n. 92/2012).

Al riguardo l'Istituto chiarisce che, da gennaio 2013, sono tenute al versamento dello 0,90% (di cui 0,30% a carico del lavoratore):

  • le imprese autorizzate dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime;
  • le Agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime;
  • le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Le Sedi INPS provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive riferite alle predette imprese il codice di autorizzazione "2U". L'Istituto precisa che le eventuali note di rettifica per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 non conterranno oneri accessori.

IMU ed ammortizzatori in deroga: il Decreto è in gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 sulla sospensione IMU, nonché sul rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga per il mondo del lavoro.

In relazione a quest'ultimo aspetto, utilizzando i Fondi per la formazione, nonché parte di quelli per lo sgravio contributivo dei premi per l'anno 2013, vengono rifinanziati per l'anno in corso:

  • mobilità e cassa integrazione in deroga, nonché
  • contratti di solidarietà difesivi in deroga per aziende non rientranti nella disciplina CIG.
Inoltre vengono prorogati al 31 dicembre 2013 i contratti a termine stipulati nelle pubbliche amministrazioni che avevano scadenza al 31 luglio 2013.