Home

22/07/2013 - Sospensione del versamento dell'acconto IMU: convertito in legge il D.L. n. 54/2013

Sospensione del versamento dell'acconto IMU: convertito in legge il D.L. n. 54/2013

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2013, la Legge n. 85/2013 di conversione del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 in tema di sospensione dell'imposta municipale propria (IMU).

Si ricorda che la sospensione riguarda il versamento dell'acconto IMU inizialmente previsto per il 17 giugno scorso di determinate categorie di immobili ed in particolare:

  • abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari accatastate A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie proprietà indivisa, se adibite ad abitazione principale e alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali.
La sospensione ha effetto sino al prossimo 16 settembre se entro il 31 agosto 2013 non verrà approvata una riforma della fiscalità sul patrimonio immobiliare.

Adeguamento ricavi dei contribuenti con studi di settore: termini più lunghi senza maggiorazione

I contribuenti soggetti all'applicazione degli studi di settore hanno la possibilità di adeguare i ricavi/compensi a quelli stimati sulla base della versione aggiornata del software Gerico "entro il termine di pagamento più lungo senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo", nel caso in cui l'aggiornamento sia pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate oltre i termini ordinari previsti per il versamento delle imposte.

Ovviamente i ricavi/compensi stimati devono essere diversi da quelli calcolati con la versione di Gerico precedente.

A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 15 luglio 2013, n. 23 (vedi SeacInfo 16 luglio 2013).

Illegittimo il licenziamento se la mansione richiesta non rientra tra quelle esigibili

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013, ha ribaltato la sentenza di secondo grado che riteneva legittimo il licenziamento per giusta causa - insubordinazione - adottato da un'azienda nei confronti di un quadro che aveva rifiutato di sostituire momentaneamente il proprio responsabile all'interno di un punto vendita alimentare, motivando tale rifiuto con la volontà di non ricoprire ruoli rivestiti di responsabilità penale.

La Suprema Corte, infatti, ha rilevato che, in primis, il rifiuto opposto dal lavoratore può ritenersi proporzionale alla condotta del datore di lavoro, che pretendeva di affidare al quadro un ruolo per il quale questi non aveva le necessarie competenze professionali, rischiando di ledere anche gli interessi dei consumatori. Inoltre, non risulta chiaro se la mansione richiesta al lavoratore rientrasse tra quelle effettivamente esigibili dal quadro in virtù del disposto contrattuale.

Ingresso della Croazia nell'Unione Europea: la circolare dell'INPS

L'INPS, nella Circolare n. 109 del 18 luglio 2013 comunica che la Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione Europea dal 1° luglio 2013.

Pertanto, a decorrere da tale data, il Regolamento CE n. 883/2004 (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e n. 987/2009 (modalità di applicazione del predetto regolamento),

  • si applicano anche alla Croazia
  • e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.
L'Istituto chiarisce che della previgente convenzione continuano a rimanere in vigore alcuni punti relativi al riconoscimento e alla totalizzazione dei periodi assicurativi (punti 8, 9 e 12.1 della circolare).

Lavoro subordinato: non è tale il rapporto di collaborazione privo di assoggettamento gerarchico

In materia di Licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il collaboratore svolga la sua prestazione con continuità ma non vi siano specifiche direttive da parte del supposto datore di lavoro, il rapporto non può essere qualificato come lavoro subordinato.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17718 del 19 luglio 2013, ha precisato che l'elemento di discrimine per qualificare un rapporto come subordinato è rappresentato dalla presenza di direttive specifiche da parte del datore di lavoro. In assenza di tale requisito, la sola ripetitività delle mansioni non risulta sufficiente. La Corte con tale statuizione pare andare in contrasto con quanto dalla stessa sancito nella sentenza 16935/2013, ma d'altro canto le decisioni non possono rappresentare un precedente vincolate.