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23/05/2013 - Unico: nessun rinvio previsto per la scadenza del 16 giugno

Unico: nessun rinvio previsto per la scadenza del 16 giugno

In data 22 maggio 2013, il MEF, a seguito del quesito posto dalla commissione Finanze della Camera, ha chiarito che non è prevista alcuna proroga per la scadenza del 16 giugno relativa ai versamenti, che comprendono anche l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

In particolare il MEF e l'Agenzia delle Entrate hanno ricordato che:

  • è già stato predisposto il D.M. di approvazione della "revisione congiunturale speciale" per il periodo d'imposta 2012 e sono stati elaborati i correttivi applicabili ai 205 studi di settore in vigore;
  • a breve verranno approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2012;
  • sarà diffuso entro breve tempo anche il software Gerico 2013, contenente gli adeguamenti alle modifiche approvate con i D.M. 21 e 28 marzo 2013 nonché i correttivi per assorbire l'effetto della congiuntura economica.

Deducibili i costi di fatture soggettivamente inesistenti: Cassazione

Con Sentenza 22 maggio 2013, n. 12503, la Corte di Cassazione ha chiarito che sono deducibili i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti anche nel caso in cui il contribuente abbia partecipato consapevolmente agli illeciti. In tal caso il giudice deve verificarne l'effettività, l'inerenza, la competenza e la certezza.

L'art.14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993, integralmente modificato dall'art. 8, D.L. n. 16/2012, infatti, prevede che non sono ammessi in deduzione i costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, circoscrivendo così l'indeducibilità ai costi "direttamente" utilizzati per il compimento dei reati.

Pertanto, per le fatture soggettivamente inesistenti, poiché non sono acquisti direttamente utilizzati per il compimento di illeciti, è ammessa la deducibilità, purché siano verificate effettività, inerenza, competenza e certezza dei costi.

L'impiego di immigrati irregolari non sempre comporta responsabilità penale per il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21362 del 20 maggio 2013, ha sancito che il datore di lavoro che impiega lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno non è soggetto a responsabilità penale, salvo il caso in cui vi sia dolo nella condotta del datore di lavoro stesso.

La Suprema Corte trae questa conclusione alla luce dell'art. 5 del DL n. 92/2008 (pacchetto sicurezza), stabilendo che "l'errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l'esclusione della responsabilità penale".

Licenziamento del dipendente per condotta ostruzionistica e dilatoria

In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che rifiuta, anche dopo l'intervento del superiore, di rivelare al collega le chiavi di accesso alla procedura informatica utilizzata in azienda, per garantirsi il ruolo di unico operatore abilitato.

Nello specifico la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 12450 del 21 maggio 2013, ha chiarito che il comportamento del lavoratore ha natura ostruzionistica e dilatoria e determina una disfunzione organizzativa a danno dell'azienda, che giustifica il recesso del datore per lesione del rapporto fiduciario.

Sicurezza: il datore risponde dell'infortunio se non fornisce le corrette indicazioni al lavoratore

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il dipendente sia soggetto ad infortunio, l'azienda sarà tenuta a rispondere non solo qualora non abbia provveduto a fornire adeguati strumenti, ma altresì qualora non abbia provveduto ad organizzare le lavorazioni in modo idoneo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12244 del 20 maggio 2013, ha precisato che il datore di lavoro non esaurisce i suoi doveri in ambito di sicurezza fornendo al lavoratore tutti gli strumenti necessari e vigilando sul loro utilizzo, ma deve occuparsi anche di provvedere ad un'organizzazione del lavoro idonea. Ciò significa che le lavorazioni pericolose dovranno essere svolte con i giusti macchinari e non oltre l'orario di lavoro dal dipendente rimasto solo. Si sottolinea che la valutazione andrà svolta secondo cautele nei singoli casi da parte dell'azienda, poiché nemmeno la Corte ha potuto stabilire un criterio minimo omologo per tutte le attività.

On-line l'invio della domanda di indennità una tantum per i co.co.pro

L'INPS, nel Messaggio n. 8355 del 22 maggio 2013, comunica che è disponibile sul sito istituzionale la funzionalità per l'inoltro telematico della richiesta dell'indennità una tantum prevista per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto in regime di monocommittenza, in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali, che nel 2012 non abbiano lavorato per almeno due mesi ininterrotti.

Per ottenere la prestazione i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, dotati di PIN dispositivo, possono inviare la domanda dal menù Sevizi On-line - Servizi per il Cittadino - Invio domande di prestazione di sostegno al reddito - Indennità co.co.pro.