Art. 27 -
Trasferte. (contratto
metalmeccanici)
Trattamento economico di trasferta.
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla
sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale
sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente
trasferiti, compete un'indennità di trasferta che
per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese
dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro
relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta
indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con
continuità ai lavoratori che prestano attività
lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede
aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come
disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal
calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di
legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta
sonoripartiti in ragione del 15% per le quote
relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento, la misura
dell'indennità di trasferta e delle sue quote è
pari a:
.....................
E' possibile sostituire l'indennità di trasferta,
anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari
agli importi di cui sopra maggiorati del 15%.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in
trasferta verrà corrisposta un'indennità per
ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le
regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto
meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato
in trasferta a una distanza superiore a km. 20 dalla sede,
stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato
assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto,
indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta,
quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa
rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto
usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a
disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione
dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che
partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o
stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della
mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello
stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio
lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe
incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali
servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti)
messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della
differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista
per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto
serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi
di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le
ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe
partendo della sede o stabilimento di origine, alla fine del
proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento
è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di
trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le
ore 22;
d) l'indennità giornaliera di cui al punto I) è
dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste
ai punti a), b), c).
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare
documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le
parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non
saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad
esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha
sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative
al pernottamento e ai pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre
per esigenze tecniche, produttive e organizzative, la permanenza
del lavoratore nel luogo presso il quale è stato
comandatoriconoscendo le relative quote
dell'indennità di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale
trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di
origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di
lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad
economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della
media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio
in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma
continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso
il quale o per la quale lo stesso è stato comandato
dall'azienda.
Trattamento per il tempo di viaggio.
III) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento
previsto ai punti I) e II) spetta un compenso per il tempo di
viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai
mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la
località di destinazione e viceversa, nelle seguenti
misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo
coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello
stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all'85% per le ore
eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con
esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 8 (lavoro
straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato
in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto
al punto 1) del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda
per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta
ininterrottamente per tutti giorni interi fra l'inizio e il
termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi e il
6° giorno della settimana, in caso di distribuzione
dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché
per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause
indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà
computata dall'ora di partenza.
Malattia e infortunio.
V) In caso d'infortunio o malattia, il trattamento di trasferta
è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei
quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con
diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto
occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al
successivo punto VI). Resta salva la facoltà per
l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi
momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o
istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino
al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il
trattamento che gli verrà riconosciuto sarà, pari a
1/3 dell'importo dell'indennità di trasferta, fino
ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori
dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non
ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati
caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del
trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per
l'azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del
lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui
abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al
medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i
mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e
pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Rimborso spese viaggio.
VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno
anticipate dall'azienda unitamente a una congrua somma per le
spese di vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi
sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo
verrà effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel
giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento,
laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria
opera. Previo consenso dell'azienda, il trasfertista
potrà delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo
stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.
VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare
in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato
esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui
l'azienda abbia conferito detto potere. Il lavoratore in
trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto
riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite
dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro
cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite
dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del
materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad
inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda
sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario
per la sua buona esecuzione.
Permessi.
VIII)Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno
essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei
permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione
e di trattamento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata
superiore a 4 mesi continuativi, l'azienda concederà, a
richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con
rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati
occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e
per il ritorno e con l'aggiunta di 1/3 o 273
dell'indennità di trasferta a seconda che abbia
consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di
3 giorni dei quali uno retribuito.
E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto
di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre
30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L'azienda,
compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la
licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla
data della richiesta avanzata.
Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le
necessità produttive dell'azienda - un giorno di
permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di
godimento della licenza sopraddetta.
In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge,
ai figli, ai genitori e ai fratelli del lavoratore in trasferta,
l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una
licenza straordinaria per il tempo strettamente necessario,
rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con
esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto
saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro
allo stabilimento o cantiere di origine e il ritorno, come sopra
previsto, dietro documentazione dell'evento che ha determinato
la concessione della licenza.
IX) L'eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie
sostenute dal lavoratore per conto dell'azienda saranno da
questa rimborsate.
X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in
sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sui
minimi dell'indennità di trasferta.
XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei
confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per
prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato
lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il
successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o
stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche,
telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base
contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza
riportata all'art. 32 della presente Parte speciale, saranno
maggiorati del 30%. Inoltre nei confronti di tali lavoratori
valgono le seguenti disposizioni: in caso d'infortunio o
malattia sarà loro corrisposto il 30% del minimo di paga
base contrattuale, al netto dell'ex indennità di
contingenza, con i limiti di tempo e con le modalità
previste, per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta,
al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto
sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di
trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di
trasporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei
lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o
cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti
del presente articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30% del minimo di paga
base contrattuale, al netto dell'ex indennità di
contingenza, è alternativa al riconoscimento
dell'indennità di trasferta.
b) che per l'attività esplicata devono normalmente
spostarsi da località a località nell'ambito
dello stesso centro urbano per l'installazione e manutenzione
di impianti: di riscaldamento, condizionamento, idraulici,
sanitari, igienici, elettrodomestici,
telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di
misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi,
serramenti, manutenzione radio.
Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le
condizioni previste dalla lett. a) del punto II), verrà
corrisposta la quota per il pasto meridiano
dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo
a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di
normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto,
convenzioni con ristoranti) messi a disposizione
dall'azienda.
Prova
L'originale in Word: Trasferte.doc