
SABATO 5 LUGLIO PARTONO UFFICIALMENTE I SALDI ESTIVI: CONFCOMMERCIO RICORDA ALCUNI SUGGERIMENTI E REGOLE PER GLI OPERATORI
Anche quest’anno ripartono i saldi estivi nella Regione Veneto, che dureranno da sabato 5 luglio all’ultimo giorno di agosto, domenica 31.
Non sono cambiate le norme per la corretta richiesta dell’esposizione dei messaggi relativi alle vendite promozionali, che riguardano i commercianti che intendano affiggere messaggi superiori a mezzo metro quadrato per vetrina o ingresso, e che devono quindi presentare all’Ufficio Pubblicità del Comune la dichiarazione di pubblicità temporanea e pagare la corrispondente imposta.
Si raccomanda comunque agli operatori di attenersi a quanto prescritto dalla normativa che regola le vendite di fine stagione per non generare confusione o disorientamento nel consumatore relativamente ai prezzi esposti.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio Ascom Padova ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Si ricorda che la violazione delle disposizioni in materia di saldi comporta, ai sensi delll’art. 22 del D.L. n. 114/1998, sanzioni amministrative da 516,46 a 3.098,74 euro.
Padova, 25 giugno 2014
