OBBLIGO DELL'UTILIZZO DI BOTTIGLIE CON SIGILLO ANTIMANOMISSIONE
Dal 25 novembre scorso, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.
Questo è quanto disposto dal nuovo comma 2, dell’articolo 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), così come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. c) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis), in vigore dal 25 novembre 2014.
Ricordiamo che il precedente articolo 2 della citata L. n. 9/2013 (c.d. “Legge salva olio”) era di difficile applicazione in quanto mostrava una contraddizione laddove, prima stabiliva l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di mettere a disposizione del pubblico bottiglie di olio di oliva munite del tappo anti rabbocco, ma subito dopo, con l’aggiunta della congiunzione “ovvero”, precisava che gli olii “devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene”.
In pratica venivano vietate le oliere anonime; il tappo anti rabbocco era consentito, ma potevano essere utilizzate anche le bottiglie normali, purchè fornite di determinate informazioni attraverso un’etichettatura appropriata.
Modificato anche il comma 3, dell’articolo 7, della L. n. 9/2013, il quale ora prevede che la violazione di tale nuova disposizione “comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto”.
Padova, 9 dicembre 2014