NIENTE PIU’ IRAP PER LE IMPRESE CHE HANNO UN SOLO COLLABORATORE CHE ESPLICA MANSIONI DI SEGRETERIA O MERAMENTE ESECUTIVE
La notizia è di quelle che riconciliano il cittadino con il fisco ed è la seguente: il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno così risolto, con la sentenza 9451, la più rilevante delle questioni che erano state loro sottoposte circa un anno fa.
“Una positiva ed attesa inversione di tendenza – commenta il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – anche se affatto scontata visto che le precedenti sentenze non erano state così favorevoli”.
In effetti il nocciolo del contendere è tutto racchiuso in una domanda: fino a che punto un solo collaboratore è in grado di potenziare l’attività produttiva?
La Cassazione, in questo caso, non ha avuto dubbi: per potenziare l’attività produttiva anche di un imprenditore individuale, si deve essere in presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali di un certo livello e non di semplice segreteria o mansioni generiche o squisitamente esecutive. In altre parole: l’obbligo nei confronti del tributo regionale si verifica solo in presenza dell’impiego a tempo pieno di due o più dipendenti o collaboratori con mansioni di un certo rilievo.
“La sentenza – spiegano all’ufficio tributario dell’Ascom - interessa un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività professionale, artistica o d’impresa (si pensi, ad esempio, agli agenti e rappresentanti, ai promotori finanziari, agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).
Adesso si apre il confronto con l’Agenzia delle Entrate che aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo. D’ora in avanti, invece, dovranno essere accertate le mansioni svolte dal dipendente o collaboratore sulla base delle risultanze del contratto e, ove possibile, dell’attività dallo stesso effettivamente svolta.
Padova 27 maggio 2016