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03/01/2020 - Nodo smistamento Ordini: i nuovi termini di decorrenza dell’obbligo

Nodo smistamento Ordini: i nuovi termini di decorrenza dell’obbligo

Con Decreto 27 dicembre 2019, (in corso di pubblicazione in G.U.) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha apportato delle modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018, in merito all’obbligo di utilizzo del sistema di gestione Nodo Smistamento Ordini (NSO).
In particolare a decorrere dal:

·         1° febbraio 2020, per le cessioni di beni;

·         1° gennaio 2021, per le prestazioni di servizi.


tutti gli ordini di acquisto delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente in via telematica e trasmessi per il tramite del NSO.
Si precisa che il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) è un sistema che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione (ordini di acquisto) e l’esecuzione (documenti di trasporto, stati di avanzamento dei lavori, ecc.) degli acquisti d ei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.
Inoltre il Decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture qualora non vengano riportati gli estremi dell’ordine.

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Detrazioni al 19% riconosciute solo se pagate con metodi tracciabili: Legge di Bilancio 2020

A partire dal 1° gennaio 2020, le detrazioni IRPEF del 19% relative agli oneri previsti dall’art. 15, TUIR, sono riconosciute a condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti con metodi tracciabili: questo quanto disposto dai commi 679 e 680, art. 1, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020.
La spesa deve essere quindi sostenuta esclusivamente mediante versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (come carte di credito o debito).
È possibile continuare ad utilizzare il pagamento in contanti senza perdere il diritto alla detrazione per:

·         l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;

·         le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.



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Non valida la convocazione con e-mail del Centro per l’impiego

L’ANPAL ha stabilito che non è sanzionabile l’assenza del disoccupato alla convocazione presso il Centro per l’impiego se comunicata con e-mail o posta ordinaria.
Con Delibera n. 54/2019, l’Agenzia ha precisato che la convocazione da parte del Centro per l’impiego è valida solo se effettuata tramite raccomandata a/r o Pec, o se concordata con l’operatore.
L’ANPAL ha poi precisato che il termine per proporre ricorso contro la decurtazione o revoca delle prestazioni sociali in godimento decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, o, in mancanza, dal giorno di conoscenza della sanzione da parte del ricorrente.

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Illegittimo il trasferimento collettivo dei lavoratori iscritti allo stesso sindacato

È illegittimo il trasferimento collettivo di un gruppo di lavoratori impiegati presso uno stabilimento produttivo di un’importante azienda automobilistica, se la maggior parte di loro risulta iscritta alla medesima sigla sindacale.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020, secondo la quale grava sul datore di lavoro la prova che la sua decisione è fondata su criteri oggettivi e non è discriminatoria nei confronti di alcuno dei dipendenti per la loro affiliazione sindacale.

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