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17/01/2020 - Modalità di esecuzione per il rimborso di imposte e tasse

Modalità di esecuzione per il rimborso di imposte e tasse

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2020, n. 11, il Decreto 22 novembre 2019, che ha definito le modalità di esecuzione del rimborso di imposte e tasse, con decorrenza 1° gennaio 2020.
In particolare il Decreto prevede che:

·         l’Agenzia delle Entrate, mediante procedure automatizzate, dispone i rimborsi di imposte a tasse risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, presentate dai contribuenti;

·         il pagamento dei rimborsi, eseguito dalla Banca d’Italia sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate, avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, le cui coordinate sono comunicate dal beneficiario (sono valide le comunicazioni di coordinate bancarie inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto);

·         in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali l’erogazione dei ri mborsi avviene tramite titoli di credito emessi ed inviata al beneficiario da Poste Italiane S.p.a. La somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario;

·         in caso di pagamento non andato a buon fine, l’Agenzia delle Entrate deve dare comunicazione al beneficiario, indicandone le cause.



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Sisma bonus per acquisto case antisismiche: chiarimenti delle Entrate

Con Risposta ad Interpello 16 gennaio 2020, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza della detrazione "sisma-bonus" per acquisto di case antisismiche, di cui al comma 1-septies, articolo 16, D.L. n. 63/2013.
Nel caso di specie, una società di servizi intende fruire dell’agevolazione, costituendo, per la realizzazione dei lavori, una newco di cui probabilmente sarà il socio maggioritario. L’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti ai fini del "sisma bonus acquisti":

·         è confermata la spettanza dell’agevolazione per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio che comporta un aumento volumetrico, purché la normativa urbanistica permetta tale variazione;

·         la detrazione è ammessa anche su eventuali acconti, purché il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione ed i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati. In caso contrario, è necessario attendere la fine dei lavori per fruire della detrazione;

·         l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo pattuito con bonifico bancario o postale;

·         è ammessa la possibilità di cessione del credito, anche ai soci della compagine che realizzerà gli interventi. Non è ammesso il cd. "sconto in fattura", abrogato dal 2020.

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Prescrizione quinquennale del credito previdenziale di cartelle di pagamento

In caso di notifica di cartella di pagamento, i crediti previdenziali si prescrivono in 5 anni, in quanto la cartella non impugnata - e dunque definitiva - non produce i medesimi effetti della sentenza passata in giudicato, per la quale rimane ferma la prescrizione decennale.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 840 del 16 gennaio 2020, con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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Licenziamento ritorsivo non escluso dalle ragioni economiche

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha affermato che il carattere determinante dell’intento ritorsivo non è escluso dalla presenza di una ragione economica alla base del provvedimento di recesso.
Con la Sentenza n. 808 del 16 gennaio 2020 la Corte Suprema, con giudizio di rinvio, ha sottolineato la necessità che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sia comprovato. La ragione economica, infatti, è da sola insufficiente se il giustificato motivo oggettivo non è integrato dalle esigenze organizzative indicate dal datore.

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