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17/02/2020 - Primi chiarimenti sul bonus facciate: Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Primi chiarimenti sul bonus facciate: Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 14 febbraio 2020, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova detrazione c.d. bonus facciate, introdotta dai commi da 219 a 224, art. 1, Legge n. 160/2019, consistente in un’agevolazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici.
La detrazione è riconosciuta:

·         ai contribuenti IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia;

·         alle persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile, ma anche ai familiari conviventi e conviventi di fatto, sempre che l’immobile sia a disposizione;

·         per interventi su immobili anche ad uso non abitativo, siti in zone urbane A e B o assimilate dagli strumenti urbanistici locali;

·         per lavori sull’involucro esterno degli edifici, visibile dalla strada o dal suolo pubblico; sono esclusi i lavori sulle facciate interne (ad esempio in cortili o spazi interni);

·         per interventi di consolidamento, ripristino, pulitura e tinteggiatura, rinnovo degli elementi costruttivi (balconi, ornamenti, fregi) della facciata, ma anche per tutte le opere accessorie necessarie (opere su grondaie, parapetti, cornicioni, ecc.) e per costi strettamente collegati (spese di progettazione, acquisto di materiali, installazione ponteggi, tassa per l’occupazione del suolo, ecc.). Sono esclusi gli interventi su facciate non opache come vetrate, infissi, grate o cancelli.


Gli interventi con incidenza termica o che interessano oltre il 10% della superficie devono seguire l’iter previsto per i lavori di risparmio energetico (compreso l’invio della comunicazione all’ENEA entro i 90 giorni dal collaudo): per tali opere il contribuente deve scegliere di quale detrazione avvalersi ("bonus facciate", ecobonus o recupero edilizio), ma se si aggiungono altri interventi (ed esempio sostituzione infissi non rientranti del "bonus facciate") è possibile fruire di entrambe le detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate.

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Nota di variazione ed esercizio della detrazione IVA: Principio di diritto

Con Principio di diritto 14 febbraio 2020, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al verificarsi di uno dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all’articolo 19, D.P.R. n. 633/1972 contenuto nell’articolo 26 del medesimo Decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.
La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l’emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 del citato articolo 26, D.P.R. n. 633/1972.

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Premio fedeltà computabile ai fini tfr

La Corte di Cassazione ha affermato che anche il premio fedeltà previsto per il dipendente dalla contrattazione collettiva aziendale è computabile ai fini del calcolo del tfr.
Con l’Ordinanza n. 3625 del 13 febbraio 2020, la Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini del calcolo del tfr, rileva la qualità e non la frequenza dell’emolumento percepito dal lavoratore, come nel caso della gratifica riconosciuta ai soli lavoratori di vecchia data.

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Giudici tributari: arretrati assoggettati a tassazione separata

Devono essere assoggettati a tassazione separata gli emolumenti non corrisposti ai giudici tributari entro 120 giorni dal termine dell’anno di esercizio, salvo che il ritardo nell’erogazione sia dovuto a circostanze giustificative eccezionali.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione in due recenti Sentenze (nn. 3581/2020 e 3584/2020), secondo la quale resta applicabile la tassazione in via ordinaria qualora la PA provveda al pagamento degli emolumenti non oltre il suddetto termine di 120 giorni.

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Regime speciale lavoratori rimpatriati: periodo di studio e lavoro non cumulabili ai fini dei 24 mesi

In tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall’Italia, il periodo di studio e quello di lavoro non sono cumulabili, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi.
Con il Principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020, l’Agenzia ha ricordato che, in merito all’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi è soddisfatto purché il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream di durata pari ad almeno 2 anni accademici.

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Adottato l’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati al compimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e ha rinnovato per 5 anni l’iscrizione dei soggetti per i quali la trasmissione della documentazione richiesta sia avvenuta in maniera regolare e tempestiva.

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