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22/02/2020 - No alle agevolazioni "prima casa" per acquisto di ulteriore pertinenza da accorpare: Interpello

No alle agevolazioni "prima casa" per acquisto di ulteriore pertinenza da accorpare: Interpello

Con Risposta ad Interpello 20 febbraio 2020, n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), per l’acquisto di una seconda pertinenza da accorpare ad una già acquistata in precedenza con gli stessi benefici tributari.
L’Agenzia ha negato l’applicazione delle agevolazioni evidenziando che le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 sono ricomprese nell’agevolazione "prima casa" limitatamente ad una per ciascuna categoria. Il benefico fiscale non può perciò trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell’agevolazione "prima casa", nemmeno nel caso di fusione delle pertinenze.

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Fattura emessa nei confronti di associazioni riconosciute dal CONI e imposta di bollo

Con Risposta 20 febbraio 2020, n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nei confronti di associazioni riconosciute dal CONI.
In particolare l’Agenzia ha analizzato il caso di una "libera professionista in regime forfettario" la cui attività esercitata ricomprende la conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari. La stessa collabora inoltre in modo continuativo con un’associazione nazionale riconosciuta dal CONI quale ente di promozione sportiva, la cui attività è di natura dilettantistica.
L’Agenzia precisa che l’art. 27-bis, dell’allegato B, D.P.R. n. 642/1972, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da or ganizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".
Tuttavia, relativamente all’emissione di fattura nei confronti della citata Associazione sportiva dilettantistica, l’Agenzia sottolinea che per ciascuna operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, (...), o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo". La professionista è, quindi, il soggetto obbligato all’emissione della fattura anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’associazione: ciò fa escludere che le fatture possano rientrare tra i documenti esenti da bollo.
In tale fattispecie, pertanto, l a professionista è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’associazione medesima e tali fatture emesse sono assoggettate ad imposta di bollo.

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Codici tributo per il versamento con Mod. F24 delle somme dovute per la registrazione di atti privati

Con Risoluzione 20 febbraio 2020, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati mediante Mod. F24, anziché tramite Mod. F23, come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2020.
In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:

·         "1550" denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di registro";

·         "1551" denominato "ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro-Ravvedimento";

·         "1552" denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di bollo";

·         "1553" denominato "ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo-Ravvedimento";

·         "1554" denominato "ATTI PRIVATI - Interessi".


Inoltre, sono stati appositamente ridenominati i seguenti codici tributo:

·         "A196" rid enominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro-somme liquidate dall’ufficio";

·         "A197" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro -somme liquidate dall’ufficio";

·         "A146" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta di bollo-somme liquidate dall’ufficio";

·         "A148" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo-somme liquidate dall’ufficio";

·         "A151" ridenominato "ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi -somme liquidate dall’ufficio";

·         "A152" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi -somme liquidate dall’ufficio".


Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo "9400 - spese di notifica per atti impositivi".

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Domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione entro il 2 marzo 2020

È disponibile sul portale dell’INAIL il nuovo modello OT23, utilizzabile dalle aziende fino al 2 marzo 2020 (in quanto il 29 febbraio cade di sabato) per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Tra le novità assumono rilievo gli interventi migliorativi volti a favorire il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento - validate nel 2018 - per le imprese edili e per le micro e piccole imprese artigiane.
L’INAIL ha inoltre allegato sul proprio sito il "Modulo di domanda anno 2020" e la "Guida alla compilazione - anno 2020".

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Autotrasporto merci: criteri distintivi tra il rapporto subordinato e quello autonomo

La Corte di Cassazione ha affermato che un lavoratore può prestare attività lavorativa di guida per autotrasporto sia nella forma del lavoro autonomo che del lavoro subordinato.
Con la Sentenza n. 3912 del 17 febbraio 2020, la Suprema Corte ha precisato che è esclusa la natura subordinata del rapporto nel caso in cui l’attività prestata sia sporadica e i compiti affidati siano saltuari e accompagnati da indicazioni generiche e sia in facoltà del lavoratore scegliere quali compiti svolgere, in quanto tali elementi escludono l’eterodirezione e l’inserimento stabile e costante del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

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