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25 febbraio 2020 - Cessioni di beni finiti: risposta ad interpello

Cessioni di beni finiti: risposta ad interpello

Con Risposta ad interpello 21 febbraio 2020, n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione dei c.d. "beni finiti" in edilizia per i quali è prevista l’applicazione delle aliquote ridotte.
In particolare, è stato precisato che:

·         la ringhiera per balcone completa di ogni elemento;

·         la ringhiera per recinzione completa di ogni elemento,

·         le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio


possono rientrare nella categoria dei "beni finiti", diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, qualora siano conformi ai requisiti previsti (individualità e autonomia funzionale, sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto).
In caso di cessione di beni finiti possono beneficiare delle seguenti aliquote ridotte:

·         4% in caso di cessione per costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;

·         10% in caso di realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies, tab. A parte III, D.P.R. n. 633/1972 (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati "Legge Tupini") nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.



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Contratto di agenzia: la pretesa della lavoratrice di regolarizzare il rapporto di lavoro non legittima il recesso

La minaccia di far valere un diritto costituisce causa di annullamento del contratto esclusivamente qualora sia diretta ad ottenere un risultato iniquo ed abnorme, diverso dal risultato conseguibile per mezzo dell’esercizio del diritto stesso, o nell’ipotesi nella quale la minaccia abbia effettiva funzione intimidatoria della condotta, volta a condizionare la volontà dell’altro contraente.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3917 del 17 febbraio 2020, con la quale ha accolto il ricorso di una lavoratrice con contratto di agenzia che sosteneva che il recesso intimatogli dal committente del rapporto di agenzia fosse privo di giusta causa, in quanto conseguente alla propria pretesa di essere regolarizzata e remunerata per il lavoro di tipo subordinato che aveva svolto per la società in aggiunta a quello di agenzia.

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Reintegra del lavoratore se nella lettera di contestazione non sono indicati i fatti alla base del recesso

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, ha statuito la reintegra con tutela indennitaria debole per il lavoratore licenziato per ricatto, minaccia e lesione dell’immagine aziendale, in quanto i fatti posti alla base del recesso non erano stati indicati nella lettera di contestazione.
I giudici, infatti, hanno precisato che l’inesistenza della contestazione configura un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato. Non è consentito al datore di lavoro di allegare direttamente in giudizio i fatti su cui si fonda il provvedimento espulsivo.

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