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10/04/2020 - L’Agenzia spiega brevemente le misure fiscali contenute nel Decreto Liquidità: Vademecum

L’Agenzia spiega brevemente le misure fiscali contenute nel Decreto Liquidità: Vademecum

A seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet un breve Vademecum, con il quale sono illustrate brevemente le misure fiscali adottate con il citato decreto.
In particolare, l’Agenzia schematizza alcune misure fiscali e contabili contenute nel Capo IV del Decreto Liquidità, ossia:
  • sospensione dei versamenti per le imprese e i lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello stato (art. 18);
  • non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (art. 19);
  • riduzione degli acconti IRPEF/IRES/IRAP per l’anno 2020, con metodo previsionale all’80% (art. 20);
  • remissione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo (art. 21);
  • proroga dei termini di consegna e trasmissione tel ematica del Mod. CU 2020 al 30 aprile (art. 22);
  • proroga delle validità dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, D.L. n. 241/1997, c.d. DURF (art. 23);
  • sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni "prima casa" (art. 24);
  • assistenza fiscale a distanza per il Mod. 730 (art. 25);
  • semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26);
  • cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27);
  • credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (art. 30).

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Indennità di 600 euro per i professionisti solo se iscritti in via esclusiva alla cassa previdenziale privata

L’art. 34, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha precisato che l’indennità di 600 euro prevista dall’art. 44, D.L. n. 18/2020 a favore dei lavoratori autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 hanno:
  • cessato;
  • ridotto;
  • sospeso la loro attività;

è riconosciuta solamente ai professionisti che siano iscritti in via esclusiva alla cassa previdenziale privata e non siano titolari anche di trattamento pensionistico.
Si ritiene, quindi, che le rispettive Casse, chiederanno un’apposita autocertificazione agli iscritti.

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Emergenza Coronavirus: indicazioni operative del Ministero del Lavoro sui trattamenti di integrazione salariale

Con Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative in merito all’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei datori di lavoro che hanno subìto effetti a seguito delle misure di contenimento e di sospensione delle attività disposte dal Governo.
In particolare, sono individuati i criteri per la presentazione delle domande di sospensione del trattamento di CIGS in corso e per l’approvazione della Cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate (unità produttive e/o operative dello stesso datore di lavoro site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale).

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Agricoli: obbligo di passaggio all’Uniemens posticipato ad aprile 2020

L’INPS fornisce indicazioni sul differimento alle retribuzioni del mese di aprile 2020, dell’obbligo di trasmissione dei flussi con il sistema Uniemens (PosAgri) per la contribuzione agricola unificata, in sostituzione del precedente flusso di trasmissione telematica (DMAG).
Con la Circolare n. 51 dell’8 aprile 2020, l’Istituto precisa che le aziende che hanno già utilizzato il sistema Uniemens per le retribuzioni di gennaio 2020, potranno continuare ad utilizzare lo stesso sistema anche per i mesi di febbraio e marzo 2020.

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Artigianato: integrazione salariale solo dopo la regolarizzazione contributiva

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’ArtigianatoFondo FSBA, con la Delibera dell’8 aprile 2020, comunica che anche i datori di lavoro irregolari fino ad oggi possono accedere alle prestazioni previste dal Fondo, ma solo dopo la regolarizzazione della propria posizione contributiva. In particolare:
  • i datori non regolari al 23 febbraio 2020 possono adempiere per i 3 anni precedenti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (in 36 rate);
  • i datori, vincolati al CCNL di settore, non regolari rispetto alla bilateralità dell’artigianato per i 3 anni precedenti, devono versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (in 36 rate).

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Sospensione adempimenti e versamenti contributivi: nuove istruzioni dall’INPS

Con la Circolare n. 52 del 9 aprile 2020, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative per l’attuazione delle sospensioni contributive introdotte a causa dell’emergenza COVID-19, con il DL n. 18/2020.
L’Istituto aveva già dato le prime indicazioni con la Circolare n. 37/2020, tuttavia, dopo l’integrazione delle disposizioni di cui al DL n. 9/2020, si sono rese necessarie nuove precisazioni, soprattutto in relazione agli obblighi previdenziali per ciascuna delle gestioni interessate dalle sospensioni.

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Premio di 100 euro ai dipendenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il premio di 100 euro previsto dall’art. 63 del DL n. 18/2020 a favore dei lavoratori dipendenti per i giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzonon spetta per i giorni in cui l’attività lavorativa sia stata espletata in telelavoro o in smart working, nonché per le giornate di assenza per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, nella quale ha inoltre precisato che, in alternativa al rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, l’importo del premio può essere calcolato anche utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede (a prescindere dalle ore prestate) nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal cont ratto collettivo, ovvero da quello individuale se stipulato in deroga allo stesso.

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Coronavirus: Accordo FSBA - ABI per anticipazione trattamento sostegno al reddito agli artigiani

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto, in data 7 aprile 2020, un Addendum per rendere operativa anche per il settore artigiano la Convenzione del 30 marzo 2020 ed estendere così il beneficio dell’anticipazione sociale anche in riferimento all’assegno erogato da FSBA per le sospensioni del rapporto di lavoro a zero ore.
dipendenti delle imprese artigianesospesi dal lavoro in conseguenza dell’emergenza COVID-19, possono quindi ricevere dalle banche l’anticipazione del trattamento di sostegno al reddito.

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