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16/04/2020 - Versamento dell’acconto 2020 in via previsionale: chiarimenti delle Entrate

Versamento dell’acconto 2020 in via previsionale: chiarimenti delle Entrate

Tra le precisazioni presenti nella Circolare 13 aprile 2020, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla modalità di calcolo degli acconti di imposta.
In particolare, l’articolo 20, D.L. n. 23/2020, ha consentito, unicamente per gli acconti relativi al periodo d’imposta 2020, di calcolare e versare gli stessi in misura ridotta, utilizzando il metodo previsionale, qualora l’importo degli acconti non sia inferiore all’80% di quanto dovuto in base al risultato della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 (Mod. REDDITI/IRAP 2021), senza incorrere in sanzioni ed interessi.
Secondo la Circolare n. 9/2020, la norma:

·         stabilisce la disapplicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto 2020 rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze delle dichiarazioni REDDITI ed IRAP ent ro il margine del 20%, anche per effetto del ricorso al ravvedimento operoso;

·         riguarda anche l’acconto relativo ad imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE ed IVAFE;

·         riguarda l’acconto dovuto per il 2020, compresa l’eventuale seconda rata di novembre.

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Accesso al regime forfetario per un soggetto svizzero: Risposta ad interpello

Con Risposta ad interpello 15 aprile 2020, n. 106, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del regime forfetario ad un contribuente residente in Svizzera.
In particolare, è stato chiarito che secondo la causa ostativa ex lettera b) dell’articolo 1, comma 57, Legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Poiché la Svizzera non fa parte dell’UE né dello SEE e il contribuente dichiara di aver intenzione di svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia per una quota residuale, l’accesso al regime forfetario non è consentito .

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Cessione del credito per risparmio energetico: Interpello delle Entrate

Con Risposta ad interpello 15 aprile 2020, n. 105, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica nel caso di due società che, pur svolgendo attività completamente diverse, fanno parte della stessa rete di imprese che effettuerà i lavori.
Dal punto di vista contabile, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sopravvenienza attiva che si genera dalla differenza tra il valore nominale del credito ed il prezzo pagato all’acquirente concorrerà alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

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Sospensione obblighi per percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza e Reddito di inclusione

L’INPS, alla luce della sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, disposta dall’art. 34 DL n. 18/2020, chiarisce che gli obblighi comunicativi previsti a carico dei beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza rientrano in tale sospensione.
Con il Messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020, l’Istituto comunica che sono sospesi anche i termini per le comunicazioni a carico dei titolari di Reddito di Inclusione.

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Congedo COVID-19: chiarimenti INPS sulla compatibilità e incompatibilità con altre prestazioni

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del Congedo COVID-19, previsto dall’art. 23 del DL n. 18/2020 per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.
Con il Messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l’Istituto precisa i seguenti aspetti:

·         le situazioni di incompatibilità con il Congedo COVID-19;

·         le situazioni di compatibilità con il Congedo COVID-19;

·         le ipotesi di compatibilità con i permessi per assistere figli con disabilità.

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Sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere: istruzioni INPS

L’INPS, con il Messaggio n. 53 del 15 aprile 2020, fornisce istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo previsto a favore delle cooperative sociali che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere (Legge n. 205/2017 e Decreto Ministero del Lavoro 11 maggio 2018).
L’Istituto ricorda che lo sgravio delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, entro il limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

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