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28/04/2020 - Privacy, pubblicate le Linee guida europee per l’utilizzo dei dati nelle app di tracciamento

Privacy, pubblicate le Linee guida europee per l’utilizzo dei dati nelle app di tracciamento

Sono state pubblicate sul sito del Garante della privacy le Linee Guida 04/2020, adottate il 21 aprile 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza epidemiologica.
Le Linee guida chiariscono le condizioni e i principi da rispettare per il corretto utilizzo dei dati di localizzazione e degli strumenti di tracciamento dei contatti, nei seguenti ambiti specifici:

·         utilizzo dei dati di localizzazione, a supporto della risposta alla pandemia tramite la definizione di modelli della diffusione del virus, per valutare l’efficacia complessiva delle misure di isolamento e quarantena;

·         utilizzo del tracciamento dei contatti, per informare le persone che sono probabilmente entrate in contatto ravvicinato con soggetti successivamente confermati positivi, al fine di interrompere tempestivamente la trasmissione del contagio.


Nelle Linee Guida viene ricordato che ".il ricorso alle app per il tracciamento dei contatti dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti".

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Approvata la Legge di Conversione del D.L. Cura Italia

È stata definitivamente approvata la Legge di conversione del Decreto n. 18/2020, c.d. Cura Italia, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel testo della Legge di conversione, che ha in linea generale confermato la sospensione dei versamenti e degli adempimenti, sono state introdotte le norme fiscali del precedente D.L. n. 9/2020 che è stato quindi abrogato.

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Indennità sostitutiva mensa e invio dei giustificativi tramite smartphone

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 122 del 24 aprile 2020 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di considerare indennità sostituiva mensa ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR il rimborso mensile che il datore di lavoro eroga in aggiunta alla retribuzione del dipendente a fronte della presentazione da parte di quest’ultimo della foto dello scontrino tramite "App su smartphone" indicante il costo sostenuto per il pranzo.
L’Agenzia ha ritenuto che per le caratteristiche del servizio erogato (tra le quali si annovera anche l’assenza di una convenzione con servizi di ristorazione), l’indennità erogata dal datore di lavoro, a prescindere dalle modalità con cui il dipendente trasmette il giustificativo della spesa, non rientra tra le indennità esenti ai fini fiscali e contributivi di cui all’art. 51 comma 2 lett. c) TUIR.

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Emergenza Coronavirus: Appendice al Regolamento COVID-19 per gli iscritti alla CASSACOLF

A fronte dell’emergenza sanitaria da coronavirus, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per il settore del lavoro domestico (CASSACOLF), di comune accordo con le Parti Sociali, in data 22 aprile 2020 ha reso nota la pubblicazione dell’Appendice al Regolamento COVID-19, con effetto dal 1° gennaio 2020, recante le istruzioni riguardanti le seguenti misure straordinarie: prestazioni per i positivi COVID-19; prestazioni di prevenzione per sospetto COVID-19; prestazioni di genitorialità; prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche; pareri medici e consulti in video conferenza; contributi per accesso alle prestazioni.

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CNCE: le ore di CIG COVID-19 rientrano tra le causali di non applicazione del contributo minimo APE

In merito ai quesiti pervenuti da alcune Casse relativi al calcolo dell’integrazione del contributo minimo APE, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha chiarito che le ore di CIG COVID-19 rientrano, come ore di cassa integrazione, tra le causali individuate, ai sensi dell’Accordo del 31 gennaio 2018 siglato dalle Parti sociali, per la non applicazione del predetto contributo minimo.
Il suddetto Accordo prevede, infatti, che il contributo non si applica nei casi di assenza per cassa integrazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 26 aprile 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, il nuovo DPCM 26 aprile 2020 con il quale il Governo ha disposto le nuove misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 nella cd. "fase due", che avranno valenza a partire dal 4 maggio e resteranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

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È necessario informare i beneficiari dei trattamenti pensionistici sulle trattenute per quote associative sindacali

Il Ministero del Lavoro, con Decreto Ministeriale n. 31 del 18 febbraio 2020, comunica che gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici devono informare i soggetti beneficiari di tali trattamenti su eventuali trattenute vigenti, relative alle quote associative sindacali, attraverso pubblicazione in via telematica nel provvedimento di liquidazione della pensione, nei cedolini mensili dei ratei della pensione e nella certificazione annuale della pensione.
A decorrere dall’anno 2020 i suddetti Enti rendono quindi disponibile per i nuovi titolari di pensione una comunicazione che riporti la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta e l’importo della stessa alla data della comunicazione. Tale comunicazione è disponibile anche in caso di attivazione o variazione della trattenuta sindacale per chi beneficia già di una pensione.

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Integrazioni salariali COVID-19: aspetti contributivi e istruzioni per la compilazione dell’Uniemens

Con Messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22 del DL n. 18/2020 e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.
In particolare, l’Istituto ha precisato che per le imprese interessate agli adempimenti riguardanti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello "SR41" e che il flusso Uniemens per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00, senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.

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