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29/04/2020 - Erogazioni liberali alla Protezione Civile per emergenza coronavirus: Risoluzione

Erogazioni liberali alla Protezione Civile per emergenza coronavirus: Risoluzione

Con Risoluzione 27 aprile 2020, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle erogazioni liberali effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, a seguito dell’emergenza Covid-19.
Ai fini della detraibilità le erogazioni liberali disciplinate dall’art. 66, D.L. n. 18/2020 devono essere effettuate utilizzando metodi di pagamento tracciabili (è quindi escluso il pagamento in contanti).
Le erogazioni effettuate direttamente sui conti correnti messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, secondo quanto previsto dall’art. 99, D.L. n. 18/2020, possono essere documentate con la sola ricevuta di versamento (bancario o postale o tramite l’estratto conto della carta).
Se le erogazioni sono invece inoltrate tramite piattaforme di crowdfunding o tramite collettori intermediari o altri enti di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2000, o comunque tramite versamento su conto correnti diversi da quelli predisposti dalla Presidenza del Consiglio, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di emergenza sanitaria, l’Agenzia ammette la detrazione purché i contribuenti siano in possesso:

·         della ricevuta del versamento (da cui emerga il soggetto beneficiario e la finalità dell’erogazione);

·         della ricevuta attestate l’operazione effettuata tramite intermediari, da cui emerga che la donazione è poi versata sui conti correnti dedicati all’emergenza, oppure

·         di un’apposita ricevuta emessa dal Dipartimento di Protezione Civile da cui emerga la finalità dell’erogazione.

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Bilanci ed emergenza coronavirus: documenti OIC

In data 28 aprile 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la bozza dei seguenti documenti:

·         il Documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio";

·         la Comunicazione "Impairment test e COVID-19".


I documenti sopra elencati sono in pubblica consultazione fino alla data del 3 maggio.

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Illustrate le prime misure del Decreto Aprile: audizione del ministro Gualtieri

Prime anticipazioni sui contenuti del D.L Aprile: il Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri ha infatti illustrato brevemente le misure che saranno inserite nel prossimo Decreto, durante l’audizione tenutasi il 28 aprile 2020 nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del DEF 2020 presso Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.
Gli interventi in previsione sono:

·         il rinnovamento e l’incremento dell’indennità per il lavoro autonomo, erogabile in tempi brevi con una procedura più veloce;

·         la proroga delle sospensioni, semplificazioni e agevolazioni già disposte finora in ambito fiscale;

·         il rinvio di alcuni adempimenti, come quelli amministrativi in materia di accisa e quelli previsti per l’installazione dei dispositivi necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi;

·         l’individuazione di nuove e specifiche cause di esclusione per l’applicazione degli ISA e la loro riparametrazione sugli effetti dell’emergenza sanitaria;

·         l’esenzione dall’IVA di presidi e dispositivi sanitari di protezione individuale;

·         l’incremento del credito d’imposta concesso alle imprese che procederanno alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e che acquistano dispositivi necessari alla tutela della salute dei lavoratori;

·         l’introduzione di specifiche forme di sostegno a fondo perduto per le imprese che hanno subito l’impatto della crisi;

·         l’anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti in favore delle Pubbliche Amministrazioni al fine di assicurare alle imprese e ai professionisti la riscossione dei crediti vantati nei loro confronti.

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Differito al 31 luglio il termine per la consegna da parte del medico della documentazione sanitaria

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 7216 del 24 aprile 2020, ha comunicato il differimento del termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro cui il medico addetto alla sorveglianza medica è tenuto a consegnare la documentazione sanitaria (ex art. 90, c. 4 del D.Lgs n. 230/1995 e s.m.i.).
Il termine per la consegna di tale documentazione è quindi differito, dall’originario 23 febbraio 2020, al 31 luglio 2020.

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Esonero dal versamento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 28 aprile 2020, fornisce le indicazioni e le istruzioni per gestire gli adempimenti contributivi collegati all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore, previsto per le nuove assunzioni di lavoratori fino a 35 anni di età, effettuate nelle annualità 2019 e 2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (ex art. 1, c. 10, Legge n. 160/2019).
L’Istituto precisa che la suddetta riduzione contributiva opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e che la stessa può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto.

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Il diverso ambito territoriale non giustifica l’apposizione di un nuovo patto di prova

In caso di nuovo rapporto di lavoro che preveda lo svolgimento di mansioni identiche a quelle dei precedenti rapporti con lo stesso datore di lavoro, il diverso ambito territoriale nel quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa in seguito alla nuova assunzione, non è da solo sufficiente a giustificare l’apposizione di un nuovo patto di prova.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7984 del 21 aprile 2020, secondo la quale la nuova apposizione del patto di prova è da considerarsi legittima qualora il datore di lavoro dimostri la necessità di un’ulteriore verifica rispetto a quella relativa alle qualità professionali, non assumendo in tal senso rilevanza il diverso contesto lavorativo.

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Ulteriori precisazioni sulle modalità di esposizione Uniemens per le sospensioni contributive

Con il Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità espositive Uniemens per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del DL n. 18/2020.
Le aziende che non sono riuscite ad inserire il codice relativo alla sospensione del mese di febbraio nel flusso Uniemens, possono ritrasmettere la sezione aziendale, con l’indicazione del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 maggio 2020.
Anche le aziende che versano alla gestione separata potranno modificare il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020.

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Emergenza COVID-19: prestazioni straordinarie per gli iscritti a ENBIC dei vari CCNL CISAL

L’Ente Bilaterale Confederale di riferimento per i dipendenti dalle aziende che applicano i CCNL CISAL (ENBIC), ha comunicato sul proprio sito l’adozione delle misure straordinarie per fronteggiare l’attuale situazione di emergenza Coronavirus:

·         un’indennità pari a 500,00 euro per gli iscritti risultati positivi al virus ricoverati o in quarantena;

·         un’indennità nella misura di 200,00 o 250,00 euro per gli iscritti con figli a carico, in cassa integrazione con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;

·         visita medica gratuita, tramite consulto telefonico o televideo, per gli iscritti e relativi familiari;

·         contributo per la maternità pari a 1000,00 euro per le lavoratrici iscritte, in maternità nel 2020;

·         varie prestazioni sanitarie fruibili grat uitamente dagli iscritti.

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Turismo: sottoscritto il protocollo nazionale "Accoglienza sicura"

In data 27 aprile 2020, Federalberghi, Confindustria Alberghi e Assohotel hanno sottoscritto il protocollo nazionale "Accoglienza sicura", che individua le misure che le aziende devono adottare per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 all’interno delle strutture turistico ricettive e per tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.
In particolare, il protocollo fornisce indicazioni in merito alla pulizia delle camere e degli ambienti comuni, alla somministrazione di alimenti e bevande, alle informazioni da fornire ai lavoratori e agli ospiti e alla gestione di un eventuale caso di persona sintomatica all’interno della struttura ricettiva.

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