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29/05/2020 - Mutuo consenso e riacquisto di un immobile a seguito di separazione: salve le agevolazioni sulla prima casa

Mutuo consenso e riacquisto di un immobile a seguito di separazione: salve le agevolazioni sulla prima casa

Non vengono meno le agevolazioni prima casa in caso di risoluzione per "mutuo consenso" di un precedente contratto di donazione che comporta il riacquisto da parte del donante della proprietà di un immobile abitativo sito nello stesso Comune in cui è stata acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa: questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello 28 maggio 2020, n. 158.
Nel caso specifico un soggetto, attraverso una procedura di negoziazione assistita che produce i medesimi effetti di una sentenza di separazione e divorzio, ha risolto per "mutuo consenso" un contratto con cui aveva donato all’ex coniuge il 50% della proprietà di un immobile, rientrando nella proprietà dello stesso. Tale immobile è situato nello stesso comune in cui il soggetto ha acquistato l’abitazione principale beneficiando delle agevolazioni "prima casa".
Secondo l ’Agenzia, gli effetti risolutori derivanti dal contratto di ’mutuo consenso’ ed il conseguente riacquisto dell’immobile a titolo gratuito, non comportano la decadenza dall’agevolazione "prima casa": l’acquirente al momento dell’acquisto dell’abitazione principale non aveva, infatti, la titolarità di altro immobile abitativo nel medesimo Comune e, dunque, ha reso correttamente le dichiarazioni previste dall’art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al T.U, delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

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Ripresa versamenti contributi previdenziali per lavoratori autonomi: chiarimenti INPS

Con Circolare 28 maggio 2020, n. 64, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle fattispecie di sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 disposta da vari provvedimenti legislativi.
In particolare, l’art. 18, D.L. n. 23/2020, commi 1 e 2, ha sospeso, per i mesi di aprile e maggio, i termini dei versamenti contributivi per gli esercenti attività d’impresa arte o professione:

·         con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nello Stato;

·         con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

·         che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del prec edente periodo d’imposta.


Ai sensi del successivo comma 5, la sospensione riguarda anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la relativa attività in data successiva al 31 marzo 2019.
Come precisato dall’INPS, il termine per la ripresa di tali versamenti, precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata, ad opera dell’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020, al 16 settembre 2020. Ne consegue che la prima rata dei contributi fissi per artigiani e commercianti dovrà essere corrisposta entro il 16 settembre 2020.

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Prestiti INPS 2020: chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande

In data 1° maggio 2020 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Magistrale ex ENAM".
Con Circolare n. 62 del 27 maggio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di piccolo prestito e di prestito pluriennale da parte degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché della domanda di prestito small da parte degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM, previste dal suddetto nuovo regolamento.

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Indennità lavoratori domestici: ulteriori chiarimenti INPS

Con Circolare n. 65 del 28 maggio 2020, l’INPS ha riepilogato i requisiti necessari per beneficiare dell’indennità di 500 euro prevista per i lavoratori domestici (art. 85 del DL n. 34/2020) e ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, evidenziando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.
In particolare, l’Istituto ha precisato che la suddetta indennità per i lavoratori domestici non è cumulabile né con le indennità COVID-19 di cui al DL n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, né con quelle introdotte per i mesi di aprile e maggio dal DL n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio").

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Sospensione adempimenti e versamenti dopo il Decreto Rilancio: istruzioni operative INPS

Alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con successive modifiche ed integrazioni, e dal DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) alle norme sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi introdotte nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS interviene, con la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020, a fornire le indicazioni in merito e altresì le istruzioni operative riguardanti gli obblighi previdenziali per le diverse Gestioni interessate.
Si segnalano, in particolare, le indicazioni fornite sulle modalità di sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi con riferimento alle aziende con dipendenti e alle aziende agricole assuntrici di manodopera.

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Precisazioni CNCE sulle condizioni per sospensione versamento dei mesi di febbraio e marzo 2020

La CNCE, con Comunicazione del 27 maggio 2020, interviene in riferimento alle dilazioni di pagamento di cui all’Accordo delle Parti sociali del 23 marzo 2020 e in seguito alla Comunicazione CNCE n. 715 del 17 aprile 2020, a precisare che in via eccezionale, le Casse Edili/Edilcasse potranno autorizzare le suddette dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:

·         l’impresa richiedente deve essere in regola con i pagamenti (salvo il periodo di sospensione);

·         nel caso di richiesta e concessione delle dilazioni in 4 rate, la prima rata (pari al 30% del totale) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2020, le restanti 3 rate, di pari importo, fino alla concorrenza del totale dovuto, dovranno essere versate, rispettivamente, entro la fine dei successivi tre mesi;

·         dovrà essere garantito il pagamento ai lavoratori della cartella di GNF prevista per luglio, secondo i tempi contrattualment e previsti;

·         nel caso di mancato pagamento della prima rata, la Cassa dovrà attivarsi immediatamente nel recupero di quanto dovuto e, laddove sussistano i presupposti normativi, anche attraverso le procedure della responsabilità in solido.

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Emergenza Coronavirus: prorogato all’8 giugno 2020 il termine di conclusione della Campagna RED

Con Messaggio n. 2232 del 28 maggio 2020, l’INPS ha ulteriormente prorogato all’8 giugno 2020 il termine di conclusione delle Campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già precedentemente differito al 18 maggio 2020.
Alla luce di tale proroga, l’Istituto ha chiarito che fino alla data dell’8 giugno 2020, per la presentazione dei Modelli RED, ACC.AS/PS, ICLAV e ICRIC frequenza, il cittadino potrà continuare ad avvalersi del Contact Center integrato INPS, dei servizi online "RED semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità", delle Strutture territoriali dell’Istituto.

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