Vendite a distanza mediante piattaforme digitali: chiarimenti delle EntrateCon Circolare 1° giugno 2020, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di un’interfaccia elettronica (art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019). · con riguardo ai soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti privi di stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione di cui art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019, necessita dell’identificazione diretta (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972), ovvero della nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972); per i soggetti non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale; · il m ancato invio delle informazioni o la loro incompletezza determina che il soggetto passivo (gestore del mercato digitale) sia considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore; · se per problemi tecnici ed operativi, inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non è applicabile, fino alla data di emanazione della presente Circolare (1° giugno 2020), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, D.L. n. 34/2019 (responsabilità d’imposta del soggetto passivo). |
Indennità Covid-19: gestione delle domande respinte e dei riesamiCon Messaggio 1° giugno 2020, n. 2263, l’INPS, a conclusione delle istruttorie amministrative, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione e ai riesami delle domande per l’indennità Covid-19 di 600 euro, introdotta dal D.L. n. 18/2020 in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi danneggiati dall’emergenza sanitaria, riguardanti il mese di marzo 2020 e respinte dall’Istituto. · i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità; · le modalità e i termini per proporre un’istanza di riesame; · le principali istruzioni che le strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami; · la rinuncia e la variazione di IBAN; · il riesame d’ufficio delle domande d i specifiche categorie di lavoratori. |
Riduzione aliquota IVA per importazione beni anti Covid-19: Agenzia delle DoganeCon Circolare 30 maggio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in relazione all’articolo 124, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia (5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti fino al 31.12.2020) ha chiarito che: · la disposizione decorre dal 19 maggio 2020, e non vi sono presupposti per l’applicazione retroattiva; · l’elencazione dei beni fornita dal citato art. 124, comma 1 è tassativa, e vi sono riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3". Sono pertanto escluse le mascherine "generiche", le quali, per essere commercializzate, devono comunque soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2020, n. 107886.
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Bonus 600 euro: erogazione automatica per aprileAlla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, l’INPS, con la Circolare n. 66 del 29 maggio 2020, fornisce istruzioni amministrative riguardanti la proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito previste dal DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, per fronteggiare la situazione di emergenza da Coronavirus. |
Emergenza Coronavirus: NASpI per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nonostante il divietoI lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto previsto dall’art. 46 del DL n. 18/2020, cd. "Decreto Cura Italia" (prorogato dall’art. 80 del DL n. 34/2020, cd. "Decreto Rilancio"), possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. |
