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03/06/2020 - Vendite a distanza mediante piattaforme digitali: chiarimenti delle Entrate

Vendite a distanza mediante piattaforme digitali: chiarimenti delle Entrate

Con Circolare 1° giugno 2020, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di un’interfaccia elettronica (art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019).
In particolare, il documento di prassi ha chiarito che:

·         con riguardo ai soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti privi di stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione di cui art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019, necessita dell’identificazione diretta (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972), ovvero della nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972); per i soggetti non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale;

·         il m ancato invio delle informazioni o la loro incompletezza determina che il soggetto passivo (gestore del mercato digitale) sia considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore;

·         se per problemi tecnici ed operativi, inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non è applicabile, fino alla data di emanazione della presente Circolare (1° giugno 2020), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, D.L. n. 34/2019 (responsabilità d’imposta del soggetto passivo).

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Indennità Covid-19: gestione delle domande respinte e dei riesami

Con Messaggio 1° giugno 2020, n. 2263, l’INPS, a conclusione delle istruttorie amministrative, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione e ai riesami delle domande per l’indennità Covid-19 di 600 euro, introdotta dal D.L. n. 18/2020 in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi danneggiati dall’emergenza sanitaria, riguardanti il mese di marzo 2020 e respinte dall’Istituto.
In particolare nel messaggio INPS chiarisce aspetti in merito a:

·         i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità;

·         le modalità e i termini per proporre un’istanza di riesame;

·         le principali istruzioni che le strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami;

·         la rinuncia e la variazione di IBAN;

·         il riesame d’ufficio delle domande d i specifiche categorie di lavoratori.

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Riduzione aliquota IVA per importazione beni anti Covid-19: Agenzia delle Dogane

Con Circolare 30 maggio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in relazione all’articolo 124, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia (5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti fino al 31.12.2020) ha chiarito che:

·         la disposizione decorre dal 19 maggio 2020, e non vi sono presupposti per l’applicazione retroattiva;

·         l’elencazione dei beni fornita dal citato art. 124, comma 1 è tassativa, e vi sono riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3". Sono pertanto escluse le mascherine "generiche", le quali, per essere commercializzate, devono comunque soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2020, n. 107886.


Il documento di prassi ricorda che l’aliquota del 5%, nonché l’esenzione fino al 31.12.2020, sono applicabili, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 69, D.P.R. n.633/1972, anche alle importazioni di tali beni. Infine, è riportata l’esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1, D.L. n. 34/2020.

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Bonus 600 euro: erogazione automatica per aprile

Alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, l’INPS, con la Circolare n. 66 del 29 maggio 2020, fornisce istruzioni amministrative riguardanti la proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito previste dal DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, per fronteggiare la situazione di emergenza da Coronavirus.
In particolare, per chi ha già percepito l’indennità nel mese di marzo, è prevista l’automatica erogazione dello stesso contributo anche per il mese di aprile, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Tale automatismo è applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori: co.co.co e professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO ( artigiani e commercianti); lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali; operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2019; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019.

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Emergenza Coronavirus: NASpI per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nonostante il divieto

I lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto previsto dall’art. 46 del DL n. 18/2020, cd. "Decreto Cura Italia" (prorogato dall’art. 80 del DL n. 34/2020, cd. "Decreto Rilancio"), possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
È quanto ha chiarito l’INPS, con Messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, precisando che l’erogazione sarà effettuata da parte dell’Istituto stesso con riserva di ripetizione di quanto erogato qualora il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro o, a seguito di revoca del recesso da parte del datore di lavoro, dovesse avere accesso ai trattamenti di integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

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