Trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria degli scontrini: modifica ai Provvedimenti a seguito della proroga introdotta dal Decreto Rilancio
Con Provvedimento 30 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provvedimento del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ed al Provvedimento 18 aprile 2019 in materia di lotteria degli scontrini, adeguando i nuovi termini di decorrenza. In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono state aggiornate le date di decorrenza di tale obbligo, indicate nel Provvedimento 28 ottobre 2016. Come noto, infatti, il Decreto Rilancio, considerate le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale da Covid19, ha spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, i termini entro il quale gli esercenti al dettaglio e attività assimilate dovranno adeguarsi all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche dell’RT- Versione 10; è stato aggiornato l’allegato denominato "Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020"; ed è stato modificato l’allegato del Layout del Documento Commerciale, con l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento. Per quanto riguarda invece la lotteria degli scontrini è stata aggiornata la data di entrata in vigore della lotteria, prorogata, dal Decreto Rilancio, al 1° gennaio 2021. Inoltre è stato modificato l’allegato tecnico denominato "Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria (v2)" ai fini di classificare alcune altre modalità di pagamento come "Non Riscosso". Indice completo SeacInfo
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Crediti di imposta per locazioni, definite le modalità operative per la cessione
Con Provvedimento 1° luglio 2020, prot. n. 250739/2020, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha definito le modalità operative per la cessione dei crediti d’imposta spettanti sui canoni di locazione dovuti per:
· botteghe e negozi, ai sensi dell’articolo 65, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
· immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
I soggetti interessati, in particolare, dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, dovranno comunicare l’opzione della cessione del credito mediante il nuovo modello che andrà inviato tramite la funzionalità resa disponibile nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che ".un successivo provvedi mento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il Dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI)". Indice completo SeacInfo
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Locazione commerciale e opzione per la cedolare secca in annualità successive: Interpello
Con Risposta ad Interpello 1° luglio 2020, n. 198 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione per la cedolare secca in caso di contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo stipulato nel gennaio 2019 e sottoposto a tassazione ordinaria in sede di registrazione. Il comma 59, art. 1, L. n. 145/2018 ha ampliato la portata applicativa della cedolare secca prevedendo che il canone di locazione relativo a contratti stipulati nel 2019, che hanno per oggetto unità immobiliari:
· di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe);
· di superficie fino a 600 mq, escluse pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente;
può essere assoggettato al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2001, con aliquota del 21%, in alternativa al regime ordinario. L’Agenzia ritiene che l’opzione per il regime della cedo lare secca, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 59, L. n. 145/2018, può essere effettuata anche con riferimento alle annualità successive alla prima, presentando il relativo modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Indice completo SeacInfo
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Reddito di cittadinanza: decurtazione mensile e semestrale in caso di mancata spesa del beneficio
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020, il DM 2 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante "Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza". In particolare, nel suddetto decreto sono illustrate le modalità di decurtazione effettuate al Reddito di cittadinanza, ad eccezione degli arretrati e nel limite massimo del 20% del beneficio erogato, qualora il beneficio economico non sia stato interamente speso o prelevato dai beneficiari della Carta Rdc. È altresì disciplinata la decurtazione semestrale per quanto non speso o non prelevato nel semestre (fatta salva una mensilità). Indice completo SeacInfo
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