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08/07/2020-Regime agevolato imposte registro e ipocatastali anche se non si acquista l’intero fabbricato: Interpello

Regime agevolato imposte registro e ipocatastali anche se non si acquista l’intero fabbricato: Interpello

Con Risposta ad Interpello 7 luglio 2020, n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, nel caso di acquisto, entro il 31 dicembre 2021, di un intero fabbricato da parte di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici e successiva alienazione, come previsto dall’art. 7, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Nel caso di specie l’istante ha intenzione di acquistare alcune unità immobiliari costituenti la quasi totalità di un edificio, con l’esclusione di una pertinenza e un’unità immobiliare C/1.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma intende agevolare i trasferimenti di "interi fabbricati", a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e c he tali fabbricati, fermo restando tutte le altre condizioni poste dalla disposizione agevolativa, devono essere alienati entro il termine di dieci anni per almeno il 75% del volume del fabbricato stesso.
Quest’ultima condizione deve essere rispettata anche se l’acquisto non riguarda l’intero fabbricato, ma una quota volumetrica tale da consentire il risanamento e la successiva alienazione di almeno il 75% della volumetria complessiva: è quindi necessario che l’impresa acquisti, ristrutturi e alieni almeno il 75% dell’intero edificio.

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Indennità lavoratori domestici: istruzioni per l’invio delle richieste di riesame

Con Messaggio n. 2715 del 7 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni per l’invio della richiesta di riesame della domanda di indennità per i lavoratori domestici (ex art. 85 del DL n. 34/2020), che sia stata in precedenza respinta.
Per accedere al riesame online il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

·         PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;

·         SPID di livello 2 o superiore;

·         Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

·         Carta nazionale dei servizi (CNS).


Per inoltrare la richiesta di riesame è necessario accedere all’apposita sezione "Richiesta di riesame", nella quale è altresì consentito inserire la motivazione della richiesta. La domanda di riesame potrà essere presentata anche:

·         t ramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile, purché muniti di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione "MyINPS" del portale istituzionale;

·         avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

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Autotrasporto: chiarimenti del Ministero dell’Interno sul corretto uso del tachigrafo digitale

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 300 del 3 luglio 2020, è intervenuto in merito all’utilizzo del tachigrafo digitale (Regolamento UE n. 165/2014 del 4 febbraio 2014), per chiarire che il conducente ha l’obbligo di estrarre la propria carta dall’apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e quindi non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così che la registrazione dell’attività prosegua sulla carta lasciata inserita.
In tutti i casi in cui, invece, il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all’intern o del tachigrafo digitale.

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Nessun beneficio fiscale se la trasferta è ricorrente

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14047 del 7 luglio 2020, ha accolto il ricorso del fisco avverso un’azienda di manutenzione e ristrutturazione che non aveva versato per intero le imposte sull’indennità di trasferta e sul rimborso chilometrico per i dipendenti.
Gli ermellini hanno, infatti, chiarito che l’agevolazione fiscale prevista per tali indennità (art. 51, comma 5° del TUIR) si applica soltanto quando il mutamento fra il luogo di assunzione e quello in cui viene eseguita la prestazione è temporaneo, per contro, l’azienda in questione ricorreva abitualmente alle trasferte.

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