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10/07/2020 - Detrazioni per figli a carico e soggetti residenti all’estero: Interpello

Detrazioni per figli a carico e soggetti residenti all’estero: Interpello

Con Risposta ad Interpello 9 luglio 2020, n. 207, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento della detrazione d’imposta per figli a carico ad un soggetto residente all’estero ma con redditi prodotti in Italia.
Richiamando quanto disposto dall’art. 24, TUIR, l’Agenzia ha ricordato che al fine della determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti non residenti possono essere riconosciute alcune detrazioni elencate tassativamente, tra le quali, tuttavia, non rientrano le detrazioni per carichi di famiglia.
Ne consegue che un soggetto residente all’estero, pur producendo alcuni redditi in Italia, non può usufruire di tale ultima forma di detrazione.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, secondo il regime dei "non residenti Schumacker", è possibile riconoscere le detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti re sidenti in Italia, incluse le detrazioni per carichi di famiglia previste dell’articolo 12, TUIR, anche a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano:

·         che risultino residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni;

·         a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivo;

·         che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

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Disciplina IVA per l’attività di fisico medico: Interpello

Con Risposta ad Interpello 9 luglio 2020, n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA da applicare per l’attività del fisico medico.
L’Agenzia preliminarmente evidenzia che l’art. 10, comma 1, numero 18), D.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo) ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie.
Inoltre l’Amministrazione finanziaria sottolinea che ai sensi dell’art. 1, D.M. 17 maggio 2002, sono esenti da IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001.
Nel caso di specie l’istante è un soggetto che svolge la professione di fisico specialista in fisica medica, iscritto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici e svolge la propria attività anche come libero professionista nei confronti di strutture pubbliche e private.
Si tratta, pertanto, di prestazioni professionali rese da soggetti (fisici medici) non sottoposti a vigilanza, e non individuati dal D.M. 17 maggio 2002. In assenza, quindi, del presupposto soggettivo, secondo l’Agenzia non è possibile applicare l’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, numero 18), D.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni rese dai fisici medici.

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Imposta di successione per immobile sito in Italia di proprietà di soggetti esteri: Interpello

Con Risposta ad Interpello 9 luglio 2020, n. 206 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di successione, ad un immobile abitativo situato in Italia, di proprietà di un soggetto (deceduto) residente, con la moglie, in Francia.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

·         in applicazione dell’art. 5 della Convenzione internazionale n. 708/1994, che vige tra Italia e Francia, ".i beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato". Quindi, in relazione al bene immobile situato in Italia, si deve far riferimento alla legislazione vigente in Italia;

·         l’imposta di successione, per il coniuge e i parenti in linea retta, va applicata nella misura del 4% sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro (art. 2, comma 48, D.L. n. 262/2006) e viene liquidata dall’Ufficio sulla base della dichiarazione di successione, presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal dichiarante o da intermediario abilitato oppure, per i residenti all’estero impossibilitati all’invio telematico, in forma cartacea.

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L’invalidità permanente al 20% non è sufficiente a provare la perdita di chance

L’invalidità permanente nella misura del 20% non è sufficiente a far ottenere il danno da perdita di chance in quanto non esonera il lavoratore dall’onere di provare di aver subìto una diminuzione irreparabile della capacità di svolgere un’attività secondo le sue attitudini e condizioni personali.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 14246 dell’8 luglio 2020, con la quale rigetta il ricorso di un lavoratore vittima di malasanità, per non essere stato in grado di provare l’esistenza di un quid favorevole (che si possa valutare dal punto di vista giuridico e patrimoniale) su cui l’illecito abbia inciso negativamente provocando un danno certo e attuale al lavoratore in ottica futura.

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Emergenza coronavirus: prorogate al 31 ottobre le prestazioni straordinarie del FONDO EST

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore commercio, turismo e servizi (Fondo EST), con Comunicazione dell’8 luglio 2020, ha reso nota la proroga fino al 31 ottobre 2020 delle misure straordinarie previste dal Fondo stesso nel piano sanitario per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

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Ammesso al passivo della società fallita il credito del lavoratore membro del cda

Le copie della busta paga, quando munite dei requisiti previsti dalla legge, hanno piena efficacia probatoria del diritto del dipendente di essere ammesso tra i creditori della società fallita.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14012 del 7 luglio 2020 in merito al ricorso di una lavoratrice subordinata la quale vantava un credito che era stato escluso dal passivo fallimentare della società sulla base della sua passata partecipazione al consiglio di amministrazione della stessa.

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