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24/07/2020 - Proroga percentuali di compensazione per cessioni di animali vivi della specie bovina e suina

Proroga percentuali di compensazione per cessioni di animali vivi della specie bovina e suina

Con Decreto 5 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2020, n. 184, il Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificando il Decreto MEF 26 gennaio 2016, ha prorogato anche al 2020 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, D.P.R. n. 633/1972, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nelle misure:

·         del 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi gli animali del genere bufalo);

·         del 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina.


La misura si applica a partire dal 1° gennaio 2020.

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Riscatto di periodi di "pace contributiva" e di laurea con nuova disciplina: chiarimenti sulla disciplina fiscale

Con Risposta ad Interpello 23 luglio 2020, n. 225, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi:

·         della cd. "pace contributiva";

·         di laurea con la "nuova disciplina";


nel caso in cui la domanda sia presentata dal genitore.
Per il recupero della detrazione dei contributi versati per i periodi non coperti da contribuzione, c.d. "pace contributiva", in caso di rateizzazione del pagamento in 120 rate (10 anni), la detrazione dall’imposta lorda spettante al genitore a seguito del riscatto previdenziale è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni periodo di imposta. L’importo va ripartito in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro successivi.
Per quanto riguarda, invece, il riscatto di laurea agevolato secondo la "nuova disciplina" prevista dal l’art. 2, comma 5-quater, D.Lgs. n. 184/1997, rimane immutato il quadro normativo previsto per il riscatto dei periodi di studio universitario secondo la disciplina prevista dal 2008. La nuova norma, infatti, ha semplicemente introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario.

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Pubblicazione elenchi degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del 5 per mille

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi 2019 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno richiesto di accedere al beneficio.
I dati degli enti sono stati raccolti in elenchi:

·         enti del volontariato (ammessi ed esclusi);

·         ricerca scientifica (ammessi ed esclusi);

·         ricerca sanitaria (ammessi);

·         attività svolte dai Comuni (ammessi);

·         associazioni sportive dilettantistiche (ammesse ed escluse);

·         enti e beni culturali e paesaggistici (ammessi ed esclusi);

·         enti gestori delle aree protette (ammessi).


Inoltre, l’Agenzia precisa che gli enti interessati possono fornire le proprie coordinate bancarie o postali per l’accredito su conto corrente in due modi:

·         accedendo ai ser vizi telematici dell’Agenzia, utilizzando l’apposita procedura;

·         consegnando presso un Ufficio il modello per la richiesta di accreditamento su c/c bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche.


Gli enti che non comunicano le coordinate o non dispongono di un conto corrente devono indicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità alternative per ricevere gli importi.

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Operativa la piattaforma per prenotare contributo per acquisto moto, scooter elettrici o ibridi con rottamazione

Dal 22 luglio 2020 è operativa la piattaforma online sul sito ecobonus.mise.gov.it per prenotare il contributo per l’acquisto con la rottamazione di moto, scooter elettrici o ibridi.
Con la conversione in Legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono, infatti, diventate operative le nuove misure che ridefiniscono i contributi dell’ecobonus per tali acquisti.
Per i veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (da L1 a L7), le percentuali dell’ecobonus sono così definite:

·         30 per cento del prezzo di acquisto fino a un massimo di euro 3.000 senza rottamazione;

·         40 per cento del prezzo di acquisto fino a un massimo di euro 4.000 con rottamazione.
Nei prossimi giorni sarà disponibile la piattaforma per prenotare il contributo senza rottamazione.
Prossimamente diventeranno operative anche tutte le altre novità sull’ecobonu s introdotte dal Decreto Rilancio.

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No al trasferimento se la mansione non è stata soppressa

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15635 del 22 luglio 2020, ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un dipendente reintegrato a seguito di licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale non aveva comportato la soppressione della mansione da questi svolta prima del licenziamento.
I giudici hanno, infatti, respinto il ricorso del datore di lavoro in quanto l’assunzione di nuovi dipendenti per svolgere la mansione del lavoratore trasferito dimostra che non è avvenuta alcuna soppressione del ruolo.
Inoltre, secondo la Corte il datore non può giustificare la mancata attribuzione al ricorrente delle precedenti mansioni svolte, dal momento che tale conseguenza è derivata dalla scelta aziendale illecita di licenziarlo.

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Revirement della Cassazione sul computo delle risoluzioni ai fini del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15401 del 20 luglio 2020, mutando l’orientamento giurisprudenziale finora prevalente, ha ritenuto che ai fini dell’applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, nel computo dei 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni debbano rientrare tutte le risoluzioni del rapporto di lavoro determinate da una modifica degli elementi essenziali del rapporto stesso.
Da quanto premesso, i giudici hanno statuito che rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 223/1991 anche le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro non originate da vicende legate alla persona del lavoratore stesso.

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Congedo parentale: basta un solo giorno di lavoro per spezzare la continuità

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, è intervenuta in materia di congedo parentale chiarendo che i giorni festivi rientrano per intero in tale conteggio solo qualora il periodo di fruizione sia ininterrotto.
Gli ermellini hanno, infatti, respinto il ricorso del datore di lavoro nei confronti del dipendente che aveva ottenuto l’esclusione dei sabati e delle domeniche dal calcolo del congedo in quanto aveva spezzato la continuità rientrando il venerdì. Inoltre, la Corte ricorda che il suddetto beneficio è un diritto potestativo che, pertanto, non può determinare un trattamento peggiorativo per il dipendente e che il danno che ne deriva all’azienda è puramente fisiologico. Il licenziamento potrebbe scattare solo in caso di utilizzo del congedo per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

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