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12/08/2020 - Lotta all’evasione fiscale: nuovo Decreto Legislativo in G.U.

Lotta all’evasione fiscale: nuovo Decreto Legislativo in G.U.

In data 11 agosto 2020 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 100/2020, in attuazione della Direttiva UE n. 822/2018. Scopo del citato provvedimento è il rafforzamento degli strumenti contrastanti l’evasione fiscale e nello specifico l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati all’ottenimento di regimi fiscali più favorevoli.

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Termini del versamento rateizzato con scadenze antecedenti e posteriori l’8 marzo 2020: Interpello

Con Risposte ad Interpello 11 agosto 2020, nn. 259 e 260, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini del versamento rateizzato delle somme dovute a seguito di un controllo automatizzato che ha evidenziato un residuo debito.
In particolare, i casi di specie riguardano il mancato versamento di due rate del piano di dilazione:

·         una rata con scadenza nel periodo ammesso alla rimessione in termini dal Decreto Rilancio;

·         una rata con scadenza antecedente a tale periodo.


L’Agenzia evidenzia che, ex art. 144, D.L. n. 34/2020, i versamenti delle rate scadute tra l’8 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto Rilancio) "sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020".
Inoltre, l’Agenzia precisa che, ex art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, una rata può essere pagata entro il termine di pagamento della rata successiva e, quindi, la rimessione in termini prevista dal Decreto Rilancio si applica con "effetto trascinamento" anche ai versamenti delle rate precedenti scadute, che possono essere versate anch’esse entro il 16 settembre 2020. Si sottolinea, tuttavia, che il versamento entro il 16 settembre della rata scaduta prima dell’8 marzo è un tardivo versamento e, quindi, sono dovuti interessi e sanzioni; resta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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INPGI: CCNL giornalistico USPI-FNSI scaduto

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), con la Circolare n. 8 del 10 agosto 2020, rende noto che il CCNL giornalistico USPI/FNSI deve intendersi scaduto il 31 maggio 2020 e che lo stesso non è stato oggetto di proroga.
Pertanto, a decorrere da giugno 2020 i datori di lavoro con personale giornalistico, i cui rapporti di lavoro risultano regolati dal sopracitato CCNL scaduto, devono fare riferimento ai minimi retributivi (e alle corrispondenti qualifiche) previsti dal CCNL giornalistico FIEG/FNSI, in quanto quest’ultimo risulta essere il CCNL stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
L’Istituto precisa, inoltre, che le aziende sono tenute ad operare le dovute variazioni del codice di contribuzione attribuito.

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Assegno di natalità: nuovi criteri istruttori per gli eventi del 2020

L’INPS, con il Messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020, fornisce chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori per le domande di assegno riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020), con particolare riferimento alle domande riferite ad eventi del 20202.
L’Istituto fornisce altresì indicazioni in merito alla sospensione del decorso dei termini prevista (ex art. 34 DL n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", conv. dalla Legge n. 27/2020) a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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