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01/10/2020 - Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: nuovo modello e istruzioni

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: nuovo modello e istruzioni

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), il 28 agosto 2020, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimenti per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il nuovo modello, e le relative istruzioni, per presentare la richiesta del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Infatti, il Decreto Rilancio ha previsto limitatamente al 2020, che il credito di imposta venga concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati. Per gli investimenti effettuati nel 2020:

·         non sussiste il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente;

·         il beneficio è esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche, digitali, non partecipate dallo Stato;

·         la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Restano valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020 ed il credito d’imposta richiesto sarà rideterminato con i nuovi criteri.

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Bonus facciate per interventi sui balconi: Interpello

Con Risposta ad Interpello 31 agosto 2020, n. 289, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito agli interventi effettuati sui balconi, per cui è possibile beneficiare del c.d. "Bonus facciate" (commi 219-223, art. 1, L. n. 160/2019).
L’Agenzia, richiamando i chiarimenti forniti nella Circolare 14 febbraio 2020, n. 2, precisa che il beneficio spetta anche per le spese sostenute per:

·         il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone;

·         la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone,


trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.
Il beneficio spetta inoltre per le opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso, quali:

·         la ritinteggiatura delle intela iature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché

·         la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.

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Buono mobilità ai dipendenti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con Risposta n. 293 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il buono mobilità che il datore di lavoro intende erogare ai propri dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, qualora la soglia di esenzione di 258,23 euro (516,46 euro limitatamente al 2020 come disposto dal DL n. 104/2020) non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.
Pertanto, i suddetti voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile concorrono interamente a formare il reddito nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi la suddetta soglia.

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