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03/09/2020 - Compensi ad attività cessata di un lavoratore autonomo: Risposta ad Interpello

Compensi ad attività cessata di un lavoratore autonomo: Risposta ad Interpello

Con Risposta ad Interpello 2 settembre 2020, n. 299, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il professionista che abbia percepito compensi già fatturati dopo la chiusura della propria partita IVA può indicarli in dichiarazione come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l, TUIR), anche se in CU vengono riportati come redditi da lavoro autonomo. La mancanza dell’attività al momento dell’incasso non consente infatti di riscontrare il requisito dell’abitualità di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, escludendo quindi l’inserimento di tali compensi nel quadro LM del Modello Redditi.
Nel caso di specie, il contribuente in regime dei minimi, non più titolare di partita IVA dal 2017, si è visto liquidare dei crediti (regolarmente fatturati) nel corso del 2019.

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Applicabilità dell’aliquota del 10% alle cessioni di opere d’arte

Con Risposta ad Interpello 2 settembre 2020, n. 303, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di opere d’arte. Nel caso di specie si tratta della produzione di molteplici pezzi di sculture progettate con software tridimensionali, successivamente stampate in 3D ed infine lavorate dall’artista post produzione.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972 prevede al numero 127-septiesdecies) l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni, da parte degli autori/loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte eseguiti interamente dall’artista o derivanti da fusioni di sculture a tiratura limitata (8 esemplari). Tuttavia, nel caso di specie:

·         l’intervento manuale dell’artista risulta residuale rispetto all’intera esecuzione dell’opera;

·         la produzione di molteplici pezzi della stessa creazione esula dalla definizione di "tiratura limitata";


quindi le cessioni di sculture prodotte con questa procedura sono soggette ad aliquota IVA ordinaria e non a quella del 10%.

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Sicurezza sul lavoro: responsabile il datore che non dà priorità ai dispositivi di protezione collettiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18137 del 31 agosto 2020, è intervenuta in materia di sicurezza sul luogo di lavoro accertando che il datore di lavoro che non dà la dovuta priorità alle misure di protezione collettiva è da ritenersi responsabile per la morte del lavoratore caduto dal tetto di un capannone industriale.
Gli ermellini, infatti, hanno asserito che a nulla rileva la messa a disposizione di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale poiché, specialmente nei lavori "in quota", la priorità va data alle misure di protezione collettiva, come avallato dallo stesso Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008). La Corte ha, inoltre, specificato che in tali ipotesi è necessario accertare in via preventiva che le strutture sulle quali si devono eseguire i lavori siano in grado di s ostenere gli operai.

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Indennità sostitutiva del pasto per il periodo di chiusura degli esercizi convenzionati dovuta all’emergenza COVID-19

Con Risposta ad interpello n. 301 del 2 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità sostitutiva corrisposta da un Ente pubblico ai dipendenti che abbiano lavorato presso la sede lavorativa senza poter utilizzare il proprio badge elettronico per il pasto - a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati disposta per l’emergenza COVID-19 - non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

·         l’orario di lavoro comporti la pausa per il vitto;

·         i lavoratori interessati siano addetti ad una unità produttiva;

·         la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al pi&ugr ave; vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo di buoni pasto.

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Indennità per frana per i dipendenti della Provincia di Savona: indicazioni dal Ministero del Lavoro

Con la Circolare n. 12 del 2 settembre 2020, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito all’art. 94-bis del DL n. 18/2020. La norma ha previsto la possibilità per la Regione Liguria di erogare un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, destinata ai lavoratori dipendenti da aziende del territorio della Provincia di Savona, che non hanno potuto svolgere la loro attività lavorativa a causa della frana che ha colpito l’impianto funiviario di Savona, a seguito all’ondata di maltempo del novembre 2019.
Il Ministero, in particolare, ha precisato che l’ente deputato all’erogazione dell’indennità e al controllo del rispetto del limite di spesa, fissato nella misura di 1.500.000 euro, è l’INPS. Il suddetto trattamento è concesso con decreto della Regione Liguria, che veri fica il rispetto dei requisiti di accesso e trasmette all’ente i provvedimenti di concessione.

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