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04/09/2020 - Cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento del bene: Interpello

Cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento del bene: Interpello

Con Risposta ad Interpello 3 settembre 2020, n. 305, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di prova del trasferimento del bene nelle cessioni intracomunitarie adottata dalla società istante.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 45-bis, paragrafo 1, lett. a) e b), Regolamento UE n. 282/2011 prevede una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario per le due ipotesi in cui:

·         i beni sono stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lett. a);

·         i beni sono stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lett. b).


Le modalità di fornire la prova delle cessioni comunitarie sono state illustrate con Circolare 12 maggio 2020, n. 12, nella quale l’Agenzia ha precisato che il citato Regolamento non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie: nei casi in cui la presunzione di cui all’art. 45-bis non sia applicabile, continua "a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo", che individua i documenti necessari, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.

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Accessorietà di beni e inerenza dei costi: Interpello

Con Risposta ad Interpello 3 settembre 2020, n. 306, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’accessorietà a fini IVA e all’inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette, relativamente ad un dispositivo per la somministrazione di un farmaco, ceduto gratuitamente insieme al farmaco stesso.
L’Agenzia evidenzia che, ex art. 12, D.P.R. n. 633/1972, una cessione di beni/prestazione di servizi è accessoria a un’operazione principale se la:

·         integra,

·         completa,

·         rende possibile,


non essendo sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, dovendo le stesse essere un tutt’uno.
Nel caso di specie, il dispositivo per la somministrazione del farmaco è accessorio al farmaco stesso in quanto:

·         è utilizzabile solo per una partico lare modalità di somministrazione del farmaco;

·         consente la somministrazione dello stesso;

·         è gratuito, venduto insieme al farmaco al medesimo prezzo.


Ai fini IVA, quindi, per la cessione del dispositivo accessorio è applicabile la medesima aliquota applicata alla cessione del medicinale (10%).
Inoltre, l’Agenzia, richiamando il costante orientamento della Corte di Cassazione, sottolinea che ".l’inerenza deve essere intesa come strumentalità del bene stesso rispetto alla specifica attività del soggetto passivo, la cui sussistenza consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta versata".
Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la fornitura dei dispositivi di somministrazione sia inerente all’attività imprenditoriale della società e pertanto i costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi, funzionali indirettame nte all’ottenimento dei ricavi, sono deducibili dal reddito d’impresa.

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Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni: Risposta

Con Risposta ad Interpello 3 settembre 2020, n. 308, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, prevista dal D.L. n. 34/2020.
Nel caso di specie, un contribuente:

·         ha rideterminato (versando la prima rata dell’imposta sostitutiva) il valore di acquisto di azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM Italia) ed

·         intenderebbe utilizzare il valore rideterminato delle azioni per determinare l’eventuale plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione.


Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che il citato sistema multilaterale di negoziazione deve essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, quindi, non era ammessa la rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate.
Il contribuente può recuperare le imposte sostitutive che ha versato presentando istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento.

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La carta di libera circolazione concessa dal datore non pesa sul TFR e sul preavviso

Tra i benefit che incidono sul TFR e sul preavviso non è compresa la carta di libera circolazione concessa, come mera liberalità, dal datore di lavoro al lavoratore.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18167 del 1° settembre 2020, nella quale chiarisce che l’agevolazione accordata dal datore non ha carattere retributivo poiché non è legata alla natura e alle modalità della controprestazione lavorativa e pertanto, se il lavoratore decide di non farne uso non può essere tramutata in un controvalore economico, oppure sostituita con il pagamento di una somma di denaro.

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Accesso al premio 100 euro per volontariato nella Protezione Civile nel mese di marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 302/2020, è intervenuta in risposta ad un’istanza di interpello in merito all’accesso al premio di 100 euro, previsto dall’art. 63, c. 1, del DL n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, con riferimento all’attività di volontariato nella Protezione Civile prestata nel mese di marzo 2020.
In particolare, l’Agenzia afferma che il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile si configura come una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e quindi il soggetto richiedente non può essere considerato assente, eventualità che gli precluderebbe il riconoscimento del premio, bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
L’Agenzia conclude quindi che il richiedente può accedere al suddetto incentivo economico per i giorni del mese di marzo 2020 in cui ha svolto l’attività di Protezione Civile.

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"Rientro dei cervelli" in Italia: agevolazione anche per i ricercatori stranieri

Con Risposta ad interpello n. 307 del 3 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime di favore previsto per il c.d. "rientro dei cervelli" in Italia al fine di chiarire che l’agevolazione fiscale di cui all’art. 44 del DL n. 78/2010 interessa anche i ricercatori stranieri che trasferiscono la loro residenza in Italia e non solo i cittadini italiani.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che la suddetta agevolazione riguarda tutti i docenti e i ricercatori che, attraverso le loro conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca nel nostro Paese.

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Contratto di espansione: istruzioni INPS su ambito di applicazione e modalità di conguaglio

Con Circolare n. 98 del 3 settembre 2020, l’INPS ha illustrato i profili normativi e operativi relativi all’intervento straordinario di integrazione salariale che sostiene il contratto di espansione introdotto, in via sperimentale per il periodo 2019-2020, dall’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015.
In particolare, l’Istituto ha precisato che il suddetto intervento soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizionale e ha fornito chiarimenti in merito a:

·         ambito di applicazione e caratteristiche dell’intervento di CIGS;

·         durata del trattamento;

·         determinazione del contributo addizionale;

·         modalità di conguaglio delle prestazioni e relativo termine di decadenza.

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Estensione periodo di fruizione Congedo COVID-19 e fruizione oraria: istruzioni INPS

L’INPS, con la Circolare n. 99 del 3 settembre 2020, fornisce istruzioni amministrative in tema di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del DL n. 18/2020 (DL Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal DL n. 34/2020 (DL Rilancio), e nuovamente modificati per estensione e modalità di fruizione oraria dalla Legge di conversione n. 77/2020.

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