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10/09/2020 - Superbonus 110%: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con quattro distinte Risposte ad Interpello 9 settembre 2020, n. 325, 326, 327 e 328, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, dopo la pubblicazione della propria Circolare 8 agosto 2020, n. 24, sulla nuova maxi detrazione del 110% prevista dall’art. 119, D.L. n. 34/2020, e sulla disciplina della cessione del credito e cd. "sconto in fattura".
In particolare l’Agenzia ha chiarito che:

·         è agevolabile con il "Superbonus 110%" l’acquisto di case antisismiche, realizzate mediante demolizione e ricostruzione e site in zona sismica 1, 2 e 3, successivamente al 1° luglio 2020 a seguito della stipula di un preliminare di vendita nell’aprile 2018;

·         il cd. "sconto in fattura" è pari alla detrazione spettante, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore ha la facoltà di non applicare lo sconto. Nel caso di sconto parziale, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti;

·         è ammesso il "superbonus 110%" per interventi eseguiti su unità collabenti classificate catastalmente F/2, non abitabili e non produttive di reddito, in quanto la maxi detrazione è un’estensione delle detrazioni previste dagli artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013, applicabili anche a tale tipologia di immobile;

·         sono ammessi a godere della maxi detrazione i soggetti che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed hanno il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione;

·         è possibile fruire del "Superbonus 110%" per gli interventi realizzati sulle cd. "villette a schiera", considerate funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, a prescindere dalla condizione che siano prima casa e residenza del nucleo familiare; viene tuttavia richiamato il carattere residenziale dell’immobile.

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È infortunio in itinere anche quello avvenuto durante il rientro da un permesso per motivi personali

L’infortunio mortale subìto dal dipendente mentre rientrava al lavoro dopo aver usufruito di un permesso per motivi personali, è da ritenere infortunio in itinere e pertanto deve essere indennizzato dall’ente assicuratore.
La Corte di Cassazione, infatti, con l’Ordinanza n. 18659 dell’8 settembre 2020, ha escluso il rischio elettivo sollevato dall’INAIL sulla base della natura del permesso, asserendo che il permesso è paragonabile alle pause ed ai riposi e pertanto, non interrompendo il nesso eziologico con l’attività lavorativa, è soggetto a copertura assicurativa.

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Ripresa versamenti contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria: indicazioni INPS

L’INPS è intervenuto con il Messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020 a fornire indicazioni sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Nello specifico, l’Istituto analizza i seguenti profili:

·         Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata;

·         Aziende agricole assuntrici di manodopera;

·         Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;

·         Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;

·         Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto.

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Riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà: modalità di recupero

Con Circolare n. 100 del 9 settembre 2020, l’INPS è intervenuto per illustrare le modalità di recupero delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019, allo sgravio dei contributi di cui all’art. 6 del DL n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996.
In particolare, si tratta di una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla contrazione dell’orario di lavoro in misura maggiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

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