ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DITTE INDIVIDUALI
L’imprenditore individuale che possiede, alla data del 31/10/2019, quale bene strumentale per natura o per destinazione, l’immobile in cui esercita l’attività può estromettere lo stesso, entro il 31/05/2020 assoggettandolo ad una imposta sostitutiva del 8%.
L’imposta va calcolata sul valore normale del bene (è ammesso quello catastale).
L’estromissione, pena decadenza, va indicata nella dichiarazione dei redditi compilando gli appositi quadri.
Ai fini IVA si deve verificare se ci sia stata o no recupero di imposta per l’acquisto o per lavori effettuati sull’immobile.
Possono quindi essere estromessi:
– gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati direttamente ed esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, a prescindere dalla loro categoria catastale;
– gli immobili strumentali per natura, cioè gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, quindi quelli che rientrano nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10.
Al contrario, non possono essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili che costituiscono beni merce o che non sono strumentali né per natura né per destinazione.
DEDUCIBILITÀ IMU
E' confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
Padova 27 gennaio 2020